Data: 09/02/2018 12:30:00 - Autore: VV AA

di Marino Maglietta e Ilaria Fuccaro* - La coordinazione genitoriale (CG) � strumento di promettente e sempre pi� ampia applicazione anche in Italia. Si possono ricordare, a tale proposito, non solo i tribunali di Milano, Brescia, Pavia e Mantova, tutti lombardi, ma anche altri sparsi per l'Italia, come quelli di Civitavecchia, Reggio Emilia, Messina e Trieste, a testimonianza di un interesse non localizzato.

A dispetto della sua recente introduzione e dell'ancor limitato impiego, su una quantit� di sostanziali aspetti si � gi� osservata una differenziazione cos� vistosa (leggi in merito Coordinatore genitoriale: un nuovo "tutore" per la coppia? di M. Maglietta e C. Piccinelli pubblicato su questo quotidiano) da far ritenere utile la proposizione di un plausibile modello che, sulla base di considerazioni ispirate alla logica e alla funzionalit� - oltre che alle linee guida americane (AFCC), del resto tuttora non univoche - possa rappresentare un contributo alla unificazione delle prassi.

In discussione, infatti, con divergenze anche abissali, sono la volontariet� o meno del processo, il ruolo del coordinatore entro di esso, i suoi poteri, la sua partecipazione alla redazione del piano genitoriale, i requisiti di ammissione alla professione, la gratuit� o meno della CG, il grado di segretezza o riservatezza alla quale si � tenuti e via dicendo.

Sono state fatte necessariamente, pertanto, delle scelte, ognuna delle quali ha delle precise motivazioni, delle quali viene fornita la giustificazione qui di seguito.

Coordinazione genitoriale: il vademecum

Fase preliminare: piano genitoriale

- 1. Presso il tribunale viene istituito un sportello informativo, collegato con servizi di mediazione familiare e coordinazione gestita da una struttura pubblica o convenzionata

- 2. Il giudice valuta i ricorsi prima dell'udienza presidenziale e in sede di udienza applica l'art. 337-octies c.c. se il disaccordo appare non risolvibile in quella sede, suggerendo la mediazione familiare

- 3A. La coppia accetta di andare in mediazione: a) la mediazione ha successo: si omologa l'accordo ed il procedimento si conclude; b) la mediazione fallisce

- 3B. La coppia non accetta di andare in mediazione, oppure siamo nel caso 3 A b): il giudice chiede loro di elaborare un piano genitoriale (di seguito PG), da soli o congiuntamente, con l'ausilio del personale dello sportello

- 4. La coppia va allo sportello dove riceve ogni informazione e spiegazione relative al PG

- 5A. La coppia incontra difficolt� tali a costruire congiuntamente il PG che ognuno elabora il suo

- 5B. La coppia chiede aiuto all'operatore, con il cui intervento di tipo mediativo riesce a completare il PG

- 5C. Un solo genitore elabora il PG

- 5D. Nessuno dei due lo costruisce

- 6. Al giudice arriva: a) un PG congiunto; b) un solo PG; c) nessun PG; d) un PG congiunto ed inaccettabile perch�, ad es., non rispetta i diritti dei figli

- 7. Il giudice: a), b) approva il PG com'� o lo modifica; c) e d) con o senza l'aiuto dell'operatore costruisce un valido PG, ex novo o con parziale modifica

Fase introduttiva alla coordinazione genitoriale: investitura del CG

- 8. Il giudice segnala alle parti la necessit� di giovarsi di un CG

- 9A. La coppia accetta e concorda a chi rivolgersi, attingendo al servizio pubblico oppure firmando un contratto con il CG e in questo caso sopportandone i relativi costi

- 9B. La coppia subisce, senza condividerla, la decisione del giudice oppure, comunque, non riesce ad accordarsi sulla scelta del CG

- 10. Il giudice nomina come CG, senza oneri per la coppia: a) l'operatore, del servizio pubblico o no, indicato dalla coppia; b) se questi accetta, lo stesso esperto che ha assistito la coppia nella costruzione del PG; c) se non accetta, un soggetto individuato in una lista preesistente

- 11. Il PG viene trasfuso nel provvedimento del giudice ovvero questi rimanda al PG nella sua ordinanza quale allegato, conferendo i relativi poteri di controllo al CG

Fase applicativa

- 12. Modalit� dell'intervento. La provenienza dell'incarico (dal giudice o dalle parti) pu� modificare alcuni aspetti secondari ed essenzialmente formali dell'attivit� del CG - nel senso che in sede contrattuale possono essere convenute, ad integrazione del PG, regole specifiche, ad es., modalit� dei contatti tra le parti e il CG e tra questi e i soggetti terzi ovvero limiti di flessibilit� rispetto a questioni di secondaria importanza o anche condizioni particolari rispetto alla riservatezza e/o rispetto alla frequentazione di altri soggetti. In altre parole, se la coppia non ha aderito spontaneamente alla CG (magari suggerita al giudice dal CTU) e si trova a dover attuare un PG che non ha personalmente elaborato, ma che ha ricevuto ex novo all'interno della decisione del giudice, i contenuti dello stesso non saranno, probabilmente, adeguati alle aspirazioni di ognuno e, pertanto, avranno una maggiore propensione a confrontarsi nella stesura del contratto

- 13. Collocazione temporale e durata dell'intervento. Il CG pu� essere chiamato a intervenire sia in fase istruttoria (dopo i provvedimenti provvisori ex art. 337 ter c.c.) sia al termine del procedimento giudiziale. La durata dell'intervento, che ha il senso di accompagnare e sostenere la coppia fino al raggiungimento della capacit� di autogestione, non � predeterminata ma, a partire da un minimo di sei mesi pu� aversi il rinnovo del mandato entro limiti indicati nella nomina del giudice o, se CG volontaria, previsti nel contratto

- 14. Poteri del Coordinatore. Assicura il rispetto del PG, dandone alle parti l'interpretazione autentica. Pu�, inoltre, decidere su aspetti secondari, soprattutto se non considerati nel PG, mentre su aspetti principali che risultino disciplinati in modo inidoneo pu� segnalare gli inconvenienti al giudice e chiederne la modifica. Gli accordi stabiliti con le parti nel contratto non possono porre limiti alle possibilit� di intervento del CG che confliggano con i suoi doveri istituzionali, quali gli derivano dal provvedimento di incarico

- 15. Interazione del Coordinatore con soggetti terzi. Oltre ad avere accesso integrale alla documentazione completa (diritto/dovere) relativa al caso, il CG ha titolo per interagire con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel caso, coordinandosi con essi. Quindi, oltre ai Servizi e all'eventuale CTU, ai figli e ai parenti, con i nuovi partner, gli insegnanti, i terapeuti di genitori e figli

- 16. Riservatezza. La coordinazione genitoriale non � un processo riservato sia per le comunicazioni tra le parti e i loro figli verso il CG, che per le comunicazioni tra il CG e altre parti rilevanti per il processo di CG o per le comunicazioni con il tribunale. Sia il CG che le parti potranno testimoniare riguardo a circostanze emerse nell'ambito della CG nel caso in cui la testimonianza o la prova siano necessarie ai sensi di legge oppure siano richieste dal giudice

- 17. Contestabilit� delle decisioni. Allorch� il CG sia stato nominato dalle parti anche una sola di esse ha facolt� di congedarlo ove non sia soddisfatta della sua gestione dell'incarico, fermo restando che ci� non mette fine alla coordinazione stessa, in quanto recepita dal giudice. Si procede a quel punto alla nomina di un altro CG, secondo le modalit� sopra descritte. La contestazione deve, in ogni caso, essere dalle parti interessate segnalata al giudice, il quale valuta le relative motivazioni.

- 18. Violazioni del Piano Genitoriale o delle decisioni del Coordinatore Genitoriale. A seconda del tipo di violazione, il CG segnala l'accaduto al giudice del procedimento, al giudice tutelare, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, alla questura o ai Servizi sociali. A seguito di ci�, ha facolt� di rimettere il mandato al giudice o di ritenere risolto il contratto.

- 19. Incompatibilit�. Un Coordinatore Genitoriale non pu� operare all'interno di ruoli multipli che possano creare conflitti anche solo di tipo deontologico

Leggi anche I mille perch� della coordinazione genitoriale


* Avvocato (Camera Minorile di Firenze) e Mediatrice Familiare


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