Data: 10/02/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il patrocinio a spese dello Stato � incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile: a detta del Tribunale di Paola, giudice Franco Caroleo, (come si legge nella sentenza dell'8 febbraio 2018 qui sotto allegata), la sola dichiarazione dell'avvocato distrattario di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza. In tali casi, infatti, la parte ha gi� trovato chi anticipa per lui i costi della causa.

Il rapporto di incarico professionale

Oltretutto, l'istituto della distrazione presuppone un mandato professionale che, invece, manca nel patrocinio a spese dello Stato, il quale esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte ammessa al beneficio e il difensore patrocinante.

Ci� posto, a nulla rileva in senso contrario all'incompatibilit� la circostanza che la richiesta di distrazione delle spese sia avvenuta prima dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Niente rinuncia

Il Tribunale di Paola ha poi precisato che la preclusione non pu� essere rimossa neanche rinunciando alla richiesta di distrazione. Infatti, l'avvenuta attestazione dell'avvocato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari "equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilit� della loro ricostituzione ex post", almeno per quanto riguarda le spese sino ad allora sostenute.

Si ringrazia il Giudice Franco Caroleo per la cortese segnalazione


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