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Data: 14/02/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La nostra Costituzione attribuisce il potere legislativo al Parlamento, tuttavia in casi particolari, anche il Governo può esercitare questa funzione attraverso l'emanazione dei decreti legge e dei decreti legislativi, strumenti diversi per disciplina, finalità, procedura di emanazione, limiti ed efficacia. Decreto legge e decreto legislativo: la disciplinaLa disciplina del decreto legge è contenuta nell'art. 77, quella del decreto legislativo dall'art. 76 della Costituzione. Entrambi gli atti poi sono regolamentati in dettaglio dalla legge n. 400/1988). Decreto legge e decreto legislativo: finalità L'art. 77 della Costituzione prevede che "in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge". I decreti legge quindi sono strumenti normativi che il Governo può emanare solo per risolvere problemi urgenti e straordinari (Es: terremoti, epidemie). L'art. 76 che disciplina il decreto legislativo non prevede limiti alle materie su cui il Governo può legiferare, anche se in genere la delega viene concessa per materie complesse e specifiche (Testi Unici o Codici) che provocherebbero rallentamenti o ritardi nei lavori parlamentari, a causa della complessità della procedura ordinaria di approvazione delle leggi. Decreto legge e decreto legislativo: procedureIl decreto legge viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il giorno stesso presentato al Parlamento per la conversione in legge. Le Camere non sono obbligate ad approvarlo, anche se il legislatore può disciplinare i diritti e i rapporti insorti in base a quest'atto normativo, con una specifica legge di sanatoria (art. 77 Cost – art. 15 Legge 400/1988) Il decreto legislativo invece può essere emanato dal Governo solo se preventivamente autorizzato dal Parlamento con legge delega, approvata con il procedimento ordinario disciplinato dall'art. 72, comma 4 della Costituzione. Ricevuta la delega parlamentare il Ministro o Ministri competenti sottopongono lo schema del decreto alla delibera del Consiglio dei Ministri. Se previsto dalla legge delega si procede al rispetto di ulteriori adempimenti (es: richiesta di pareri). Il decreto viene quindi approvato in via definitiva e promulgato dal Presidente della Repubblica (art. 76 Cost – art. 14 Legge 400/1988) In sostanza le procedura di emanazione del decreto legge e del decreto legislativo sono opposte. Nel primo caso infatti il Governo è completamente autonomo perché il decreto legge viene sottoposto al voto parlamentare solo dopo essere stato emanato, nel secondo invece è necessaria una legge delega del Parlamento affinché il Governa possa procedere all'emissione del decreto legislativo. Decreto legge e decreto legislativo: limitiL'art. 15 della legge n. 400/1988 prevede che "Il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento." Il decreto legge inoltre non può: - disciplinare materie coperte da riserva di legge formale; - sospendere o derogare le norme di rango costituzionale. L'art. 76 della Costituzione invece che prevede che "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." Sono questi quindi i limiti minimi che la Costituzione pone ai decreti legislativi. Essi infatti possono essere emanati solo se la legge delega del Parlamento ne definisce l'oggetto e il termine entro cui deve essere esercitata. Il Parlamento è comunque libero di imporre limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione che, se violati, configurano un eccesso di delega da parte del Governo, che deve essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Decreto legge e decreto legislativo: efficacia- Il decreto legge è una fonte con efficacia temporanea, perché sia che venga convertito in legge e quindi assorbito da essa, sia che non venga convertito, è destinato comunque a scomparire. Esso infatti ha una durata massima di 60 giorni, decorsi i quali perde efficacia dal momento della sua emanazione. - Per quanto riguarda il decreto legislativo invece, dato che è preventivamente autorizzato da una legge delega, è questa che fissa il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo. Allorché il Governo, scaduto il termine fissato dalla legge, non provveda ad emanare il decreto legislativo delegato, esso, secondo quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 83/1974, non è affetto da illegittimità costituzionale, anche se tale condotta può comportare una responsabilità politica del Governo e avere conseguenze giuridiche se il ritardo ha cagionato la lesione di sfere di competenza garantite dalla costituzione. 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