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Data: 14/02/2018 12:08:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È corretta la rideterminazione in aumento dell'assegno divorzile a favore dell'ex, non più in giovane età, stante l'allargamento della sua famiglia e le difficoltà a trovare lavoro dopo il matrimonio anche per non aver portato a termine gli studi all'università. Questa la decisione avallata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3246/2018 (qui sotto allegata) con cui il Collegio ha bocciato il ricorso di un uomo, onerato al versamento di un assegno divorzile a carico della ex moglie. Innanzi alla Corte d'Appello, la donna aveva chiesto e ottenuto una rideterminazione dell'assegno divorzile, ma di importo minore rispetto a quanto da lei richiesto (l'esborso era passato da 600 a 800 euro mensili). I giudici raggiungevano tale verdetto avendo valutato e bilanciato una serie di elementi: si era fatto riferimento, da un lato, all'età matura della richiedente (oltre 50 anni) e all'incremento della famiglia della beneficiaria, ma era stato considerato anche il possesso della laurea specialistica in medicina che le avrebbe consentito di trovare lavoro. La signora agisce in revocazione del provvedimento evidenziando di non aver conseguito alcuna laurea specialistica e di aver, nella documentazione, allegato solo un piano di studi della facoltà di medicina da cui emergeva solo che erano stati sostenuti pochi esami, ma non era stata conseguita alcuna laurea specialistica in medicina. Evidenze che portavano alla rideterminazione dell'assegno mensile, da parte dei giudici, in 1300 euro. Divorzio: assegno maggiorato all'ex di età matura che non ha completato gli studiIn Cassazione, l'ex censura il provvedimento in quanto il giudice avrebbe ritenuto decisivo l'elemento della mancanza della laurea ai fini della decisione revocata, mentre si trattava solo di uno degli elementi che erano stati presi in considerazione (assieme alla non più giovane età della richiedente l'assegno divorzile, e all'incremento della sua famiglia). Tuttavia, spiegano gli Ermellini, l'istituto della revocazione è possibile quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Pertanto, il vizio revocatorio può certamente essere invocato quando il fatto su cui è caduto l'errore non aveva rappresentato affatto un "punto controverso", ma allorché, pur essendosi le parti confrontate sul punto, il giudice abbia deciso senza tener conto del loro contrasto, non esaminando il fatto controverso sulla base delle contrapposte prove e prospettazioni, e proponendo in merito affermazioni estranee agli argomenti proposti dalle parti, nonché fondate su una imperfetta percezione del contenuto di un documento. Invero, poichè l'art. 395, n. 4, c.p.c. dispone che la revocazione è possibile quando la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, risulta di fatto sostenibile che l'errore debba essere decisivo. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, la Corte d'Appello si è impegnata a comparare elementi positivi e negativi circa la capacità di percepire futuri redditi e ha indicato, tra i fattori negativi, l'età matura e anche l'incremento della famiglia della beneficiaria. Ha poi ritenuto di valutare l'elemento positivo del possesso della laurea specialistica in medicina ritenendo che, pur nelle immaginabili difficoltà dovute alla sua non più giovane età, la donna non fosse del tutto impossibilitata a trovare occupazione. Il possesso della laurea specialistica in medicina, pertanto, risultava l'unico elemento indicato dalla Corte d'Appello a fondamento della valutazione che l'ex moglie potesse, in prospettiva, percepire un reddito, quindi può certo dirsi che tale elemento è risultato "decisivo" in merito alla decisione assunta di quantificare l'assegno divorzile in un importo contenuto. Il ricorso va dunque respinto. |
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