|
Data: 15/02/2018 14:39:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - A proposito della legge sul biotestamento, entrata in vigore da due settimane circa, è la circolare n. 1 del 2018 del Ministero degli Interni (sotto allegata) a fornire dei chiarimenti in merito alla competenza degli uffici di stato civile del comune rispetto alla consegna delle Dat e alla loro registrazione in un apposito elenco. I chiarimenti sono formulati insieme al Ministero della Salute. Il Viminale specifica anche le modalità per redigere le Dat, grazie ad una «scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo». Dat, i riceventi legittimatiL'ufficiale di stato civile risulta dunque legittimato a ricevere solo Dat presentate e firmate personalmente dal disponente che risieda nel Comune, le quali dovranno essere consegnate all'ufficiale dello stato civile, incaricato di verificare i presupposti della consegna, «con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune» sottolinea il punto primo della circolare. Sarò lo stesso ufficiale che, al momento della consegna, dovrà fornire al disponente una ricevuta che indica i dati anagrafici di quest'ultimo, data, firma e timbro dell'ufficio. Questa ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale.
Dat, il registroCirca la creazione del registro specifico in cui annotare le Dat, secondo le prescrizioni della circolare non è prevista l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile specifico, dunque l'ufficio «deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003». Fondamentale è il rapporto tra il competente ufficio anagrafe e la trasmissione delle Dat. Va assicurato un«raccordo organizzativo» con gli uffici dell'anagrafe, per stabilire la corretta trattazione delle Dat stesse, modificative di quelle consegnate dal disponente presso il vecchio comune di residenza. Inoltre non potranno essere date specifiche indicazioni circa le modalità di trasmissione delle Dat alle strutture sanitarie finché non avverrà l'emanazione del decreto del Ministero della Salute. |
|