Data: 16/01/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
In seguito ad una precisazione del Ministero del Lavoro la rivalutazione della pensione per avvenuta esposizione a sostanze chimiche, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133 dovr� essere moltiplicata per il coefficiente 1,50 sia ai fini della rivalutazione contributiva sia ai fini dell'importo della pensione. Tale rivalutazione dovr� essere applicata indipendentemente dal numero di anni di esposizione. (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 10/12/2005 Inps, Messaggio 29.11.2005 n� 39042
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