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Data: 18/02/2018 14:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - Le comunicazioni inviate via fax sono spesso oggetto di eccezioni e contestazioni davanti al giudice, volte a contestarne l'efficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione di un diritto. In realtà, è grossomodo pacifico l'orientamento a considerare perfettamente efficace, ai predetti fini, un fax validamente inviato e ricevuto, stante la lettera dell'art. 2943 c.c. terzo comma. I principali dubbi emergono, invece, in ordine all'onere della prova dell'effettiva ricezione del documento inviato con tale mezzo. Cerchiamo di capirne di più, analizzando le norme più rilevanti in materia e il contenuto di alcuni importanti arresti giurisprudenziali.
Interruzione della prescrizione con il fax: l'orientamento della giurisprudenzaA norma del citato art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore. Per costante orientamento giurisprudenziale, un simile atto può essere inviato indifferentemente con raccomandata a.r., posta elettronica certificata, telegramma o tramite fax. Quest'ultimo strumento, in particolare, è considerato idoneo e affidabile a tale fine, in considerazione della sua attitudine a fornire prova dell'avvenuta spedizione e del ricevimento da parte del destinatario. Il rapporto di trasmissione da produrre in giudizioCiò avviene, in particolare, in virtù dell'emissione del c.d. rapportino di trasmissione, che attesta la data e l'ora dell'invio, i recapiti del mittente e del destinatario e l'esito dell'operazione (ad esempio, il consueto "OK" che appare in stampa, quando l'invio è andato a buon fine). L'onere della prova dell'avvenuta ricezione: la posizione della Corte di CassazioneA fronte di questo ormai consolidato riconoscimento del fax quale mezzo idoneo ad interrompere la prescrizione, le principali perplessità emergono con riguardo alla possibilità di manomettere i meccanismi di stampa e al possibile insorgere di malfunzionamenti nell'apparecchio del destinatario. Illuminante, a questo proposito, è la spiegazione contenuta nella sentenza della Cassazione Civile, I sez., n. 5168 del 2012, con riguardo al dubbio che il sistema di trasmissione via fax non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'atto. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che "una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla". Nello stesso senso: i chiarimenti del Consiglio di StatoA suggellare il grado di affidabilità delle comunicazioni via fax, può essere utile riportare anche quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2951/2007: "un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio". È evidente, pertanto, come una comunicazione correttamente inviata via fax sia idonea ad interrompere la decorrenza della prescrizione di un diritto, senza che al mittente sia richiesta alcuna ulteriore attività in tal senso. Il contenuto del fax interruttivo della prescrizioneQuanto al contenuto dell'atto con cui si intende interrompere la prescrizione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere che quest'ultima contenga una dichiarazione di messa in mora che manifesti la volontà di esigere il credito. Ciò vale, ovviamente, qualunque sia il mezzo con cui viene inviata la comunicazione scritta. In particolare, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicazione della pretesa e l'espressa intimazione all'adempimento. |
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