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Data: 19/02/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate risarcisce il contribuente per i danni occorsigli a causa dell'erronea trascrizione di un pignoramento immobiliare a suo carico. Tanto emerge dalla dall'ordinanza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 3428/2018 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La vicendaIl caso origina dalla domanda di un contribuente che, nel chiedere alla banca presso cui era correntista la stipula di un contratto di apertura di credito, su segnalazione dell'istituto bancario aveva verificato l'esistenza di una trascrizione di pignoramento immobiliare a suo carico. Poiché, successivamente, la stessa Conservatoria aveva precisato che si trattava di trascrizione nulla poichè basata su decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, il contribuente chiedeva e otteneva in appello anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, posta la sua attività di imprenditore commerciale, consigliere della provincia e sindaco di un Comune e stante il danno all'immagine e alla reputazione occorsogli. Per la Corte territoriale, il danno doveva ritenersi provato in via presuntiva, atteso che lo stato di incertezza e dubbio derivante dall'erronea trascrizione non poteva che aver determinato un pregiudizio all'immagine a carico di un soggetto apparso insolvente, con ovvi riflessi in ordine all'accesso al credito. Assunto dimostrato dalla missiva con cui la banca, in risposta alla richiesta di stipula dell'apertura di credito, aveva subordinato un nuovo esame della stessa all'esito della cancellazione della nota di trascrizione con richiesta, a seguire, di chiarimenti sull'esistenza della formalità. Pignoramento iscritto per errore? L'Agenzia risarcisce il danno all'immagine del contribuenteIn Cassazione ricorre l'Agenzia del Territorio ritenendo che alcun danno all'immagine fosse occorso al contribuente, ma il motivo di ricorso viene respinto. Come rilevato dagli Ermellini, la Corte d'Appello ha evinto dal materiale presuntivo, considerato e sintetizzato, la prova che il contribuente fosse "apparso come un debitore insolvente in specifiche relazioni commerciali, e che le sue richieste di finanziamento avevano registrato in prima battuta un arresto, e dunque un discredito creditizio". Per i giudici della Suprema Corte non sono state violate le disposizioni sulla disciplina legale dell'onere probatorio o dei canoni ermeneutici negoziali, o delle presunzioni in relazione al danno non patrimoniale. Sul punto, i giudici ribadiscono che quando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune (come nella specie) da vizi logici o giuridici Il danno all'immagine, sebbene non in re ipsa, può essere provato allegando fatti da cui potersi evincere, anche mediante presunzioni semplici, la sua concreta sussistenza e non futilità. Il giudice a quo, conclude il Collegio, ha evinto la gravità dell'apprezzabile lesione alla reputazione, e il significativo pregiudizio alla vita di relazione, valorizzando non solamente una generica diffusione della notizia in forza della natura pubblica dei registri, bensì specifici contatti con operatori commerciali dell'ambiente territoriale del danneggiato, con ciò rispettando i principi nomofilattici. |
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