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Data: 18/02/2018 17:06:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - A partire dal 2018 i modelli Intrastat, ovverosia gli elenchi riepilogativi dei beni e servizi acquistati in altri paesi dell'Unione Europea, assumeranno valenza esclusivamente statistica e saranno innalzate le soglie per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi con periodicità mensile. Tanto si desume dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, dell'8 febbraio 2018 (qui sotto allegata). Tale provvedimento ha sostituito l'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del provvedimento delle Entrate, datato 25 settembre 2017, che ha dettato "Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie" (c.d. "Intrastat") attuando quanto stabilito dall'art. 13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). Modelli Intrastat: di cosa si tratta?Il Sistema Intrastat è l'insieme delle procedure che garantiscono l'assolvimento di due importanti funzioni: - il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea; - le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea. Lo scopo, è quello di evitare comportamenti scorretti (frodi carosello, antiriciclaggio, ecc.) attuati dagli operatori commerciali in ambito intracomunitario e con Paesi extra UE. Ciò ha dunque spinto gli Stati membri ad adottare, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni. Elenchi Intrastat: le novitàLe semplificazioni introdotte dal provvedimento del 25 settembre 2017 (qui sotto allegato) e in vigore dal 1° gennaio 2018, mirano a garantire la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea, ma alleggerendo gli obblighi comunicativi dei contribuenti. In particolare, si punta a ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi, diminuendo così la platea complessiva dei soggetti interessati, prevedendo obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il provvedimento persegue tali obiettivi abolendo i modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e attribuendo valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi. Le semplificazioni, dunque, saranno rivolte principalmente alla disciplina degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e di servizi (modello INTRA 2-quater) che, dal 2018, non avranno più funzione fiscale. In sostanza, precisa il provvedimento, i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto 22 febbraio 2010 (soggetti passivi IVA ed enti non soggetti passivi) presenteranno obbligatoriamente, ai soli fini statistici: - gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro; - gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. In sostanza, il provvedimento ha innalzato le soglie sull'ammontare delle operazioni volte all'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi Intrastat (da 50mila euro a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila euro a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi). Quanto ai soggetti trimestrali o mensili che si trovano "sotto soglia", le informazioni correlate agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi saranno ricavate dalla "comunicazione dati fattura", obbligatoriamente prevista dall'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Pertanto, saranno obbligati alla presentazione degli elenchi INTRA 2 i soggetti tenuti alla periodicità mensile, in ragione dell'entità degli acquisti effettuati in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, mentre per gli altri la presentazione con cadenza trimestrale sarà facoltativa. Rimane, però, l'obbligo di presentare i modelli Intra 2-ter e Intra 2-quinquies per la comunicazione di eventuali rettifiche degli elenchi riguardanti periodi precedenti il 2018. Intrastat: ulteriori semplificazioniPer effetto del nuovo sistema e delle modifiche attuate ai Modelli Intrastat, è stabilito che la verifica in ordine al superamento della soglia dovrà essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni, fermo restando che le soglie opereranno in ogni caso in maniera indipendente (ergo il superamento della soglia per una singola categoria non inciderà sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni). Invece, quanto alla presentazione degli Intrastat relativi a cessioni intracomunitarie di beni e servizi nulla varia in relazione alle soglie di determinazione della periodicità del modello: in caso di acquisti di beni o servizi intracomunitari inferiori a 50.000 € per ciascun trimestre, in uno dei 4 trimestri precedenti al periodo di riferimento, si dovrà presentare un modello Intrastat con periodicità trimestrale, altrimenti con periodicità mensile. Ancora, si evidenzia la semplificazione operata quanto alla compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente: il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporterà una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. |
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