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Data: 21/02/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nulla di fatto per il ricorso del sacerdote: non c'è alcuna diffamazione nell'articolo comparso sul quotidiano online in cui si diceva che il sacerdote, durante la messa, guardava il cellulare. Il direttore e il codirettore del periodico online non rispondono di omesso controllo. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 7885/2018 (qui sotto allegata). Il G.U.P. aveva ritenuto non doversi procedere per insussistenza del fatto per il reato di diffamazione commesso dal direttore responsabile e del codirettore di un quotidiano. La vicendaA questi si contestava l'aver consentito, per omesso controllo, la pubblicazione sulla versione online del quotidiano di un articolo non firmato nel quale si attribuiva al sacerdote la consultazione di social network o comunque di contenuti in rete per fini privati nel corso della celebrazione di un funerale, accompagnato da un video realizzato da fedeli che partecipavano alla funzione. L'impugnata sentenza aveva ritenuto la condotta scriminata dal diritto di cronaca in quanto intesa a rappresentare la percezione visiva, da parte dei fedeli, di un uso privato del dispositivo informatico, chiaramente evidenziata da quanto ripreso in un video, valutato di contro come incompatibile con l'affermazione del querelante di aver utilizzato il proprio smartphone per leggere un testo sacro inerente alla funzione. Niente diffamazione se l'articolo riporta che il prete guardava lo smartphone durante la messaIn Cassazione, il ricorrente contesta, senza esito positivo, la configurabilità della ritenuta scriminante del diritto di cronaca. In particolare, gli Ermellini evidenziano come nella sentenza impugnata si osservava che il non identificato autore dell'articolo incriminato si era limitato a riportare quanto riteneva oggettivamente percepibile dai fedeli che assistevano alla cerimonia officiata dal sacerdote, per come riprodotta anche nel video allegato. In particolare, il sacerdote era stato visto consultare il dispositivo informatico con la caratteristica gestualità del rapido scorrimento manuale dello schermo, tipica della consultazione di messaggi e altri contenuti similari in rete. Tuttavia, ciò era apparso incoerente con la lettura di un testo sacro come, invece, affermato dal ricorrente in quanto non era emerso, dal complessivo atteggiamento del prete, che lo stesso riprendesse dal dispositivo le parole che pronunciava nell'espletamento della funzione religiosa. Circostanze, queste, che venivano rappresentate in quanto tali da indurre inevitabilmente gli spettatori presenti a pensare che il sacerdote fosse impegnato in un uso privato del dispositivo nel corso della cerimonia. Per il collegio, anche l'ulteriore censura di omessa valutazione delle informazioni relative all'uso dello smartphone per la lettura di testi sacri da parte del sacerdote, e riguardante l'atteggiamento possibilista della Chiesa su tale consuetudine, è infondata in quanto relativa a elementi generici einconferenti rispetto al caso in esame, in cui l'utilizzazione del dispositivo per fini diversi da quelli propri della funzione religiosa era legata a precisi dati comportamentali rilevati dall'autore dell'articolo. Non va da ultimo trascurato che comunque, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il direttore di un periodico online non può essere ritenuto responsabile per l'omesso controllo sul contenuto delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 57 c.p., titolo ascritto agli imputati in questo procedimento.
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