Data: 31/07/2020 16:00:00 - Autore: Giovanna Molteni

Infortuni sul lavoro ed aggravamento dei postumi invalidanti

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In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, se sussistono i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda del lavoratore, l'Inail provvede alla liquidazione di una rendita. Ma cosa succede se, a seguito dell'infortunio, si aggravano le condizioni sanitarie? Il lavoratore pu� chiedere la revisione della rendita Inail, fermo restando che il periodo massimo entro il quale � possibile effettuare la revisione � di dieci anni e che decorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione pu� essere richiesta o disposta solo due volte (rispettivamente alla fine del triennio e alla fine del successivo triennio).

La revisione della misura della rendita di inabilit�

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L'articolo 83 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che la misura della rendita di inabilit� pu� essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purch�, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita pu� anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si � verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

L'aggravamento deve dipendere dall'originario infortunio

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Al contrario dell'aumento dell'attitudine al lavoro, che pu� anche derivare da cause extra lavorative, l'aggravamento deve dipendere, in via esclusiva, dal danno generato dall'infortunio indennizzato. Detto in altri termini, l'aggravamento e la consequenziale inabilit� devono rappresentare la naturale evoluzione dell'originario stato morboso. Da ci� discende la necessit� di procedere all'accertamento di tale dipendenza sul piano causale, essendo irrilevanti eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo.

Il termine di dieci anni

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Il termine di dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, non � di prescrizione n� di decadenza, ma delimita l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato. La domanda di revisione pu� essere presentata, pertanto, anche oltre il decennio, a condizione che si provi che la variazione si sia verificata entro il decennio e purch� l'Inail comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita.

La revisione di postumi invalidanti

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L'articolo 83 del D.P.R. 1124/1965 disciplina anche la revisione dei postumi non indennizzabili. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidit� permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilit� in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilit�, l'assicurato stesso pu� chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. Il peggioramento delle condizioni di inabilit� deve essere causalmente correlato a circostanze che derivano dall'originario infortunio e deve inserirsi nella catena causale, modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio.


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