Data: 22/02/2018 15:39:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non � solo al marito aggressivo che va addebitata la separazione personale dei coniugi, ma anche alla moglie che lo ha tradito il marito: infatti, anche se la condotta violenta di un coniuge, non potr� mai essere giustificata dai comportamenti dell'altro, non varr� neppure a giustificare la violazione dei doveri che sorgono la matrimonio.

� quanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nell'ordinanza n. 3923/2018 (qui sotto allegata).

La vicenda

In Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, la addebitava inizialmente al solo marito violento, che pi� volte aveva aggredito fisicamente la moglie; la Corte d'Appello, tuttavia, decideva di addebitarla anche alla moglie che aveva tradito il marito, decisione che la ex decide di contestare in Cassazione.

In particolare, le doglianze della ricorrenza si fondano sulla ricorrenza del nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedelt�, che si afferma non provato in maniera puntale, e la intollerabilit� della prosecuzione della convivenza. Ci� in quanto, puntualizza la donna, erano stati gli atteggiamenti aggressivi e violenti del partner nei suoi confronti a rendere la convivenza insostenibile.

Cassazione: la condotta violenta del partner non giustifica la violazione dei doveri matrimoniali

Tuttavia, secondo la Cassazione, le doglianze si rivelano inammissibili. Gli Ermellini rammentano i consolidati principi riguardanti l'obbligo di fedelt� coniugale, la cui inosservanza viene ritenuta violazione particolarmente grave e, di regola, sufficiente a determinare l'intollerabilit� della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.

Ci� eccetto il caso in cui non si riesca a dimostrare la mancanza del nesso causale tra infedelt� e crisi coniugale, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi che provi la preesistenza di una crisi gi� irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Il Collegio rammenta anche come la relazione di un coniuge con estranei renda addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelt� e quindi, pur non sostanziandosi in un adulterio, offenda la dignit� e l'onore del partner.

Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, sar� la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per inosservanza dell'obbligo di fedelt�, a dover dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; �, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedelt� nella determinazione intollerabilit� della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorit� della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedelt�.

La sentenza impugnata, conclude la Cassazione, ha rispettato tali principi: dalla valutazione delle risultanze processuali (tra cui puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e squilli durante la giornata) si � ritenuta provata la relazione della moglie nel senso di cui sopra (plausibili sospetti di infedelt� idonei a offendere la dignit� e l'onore del partner).

Per tali ragioni il giudice a quo ha affermato che la separazione non era stata determinata dalla mediocrit� della storia coniugale, bens� da tale relazione (qualificata come un evento recente e emotivamente duro, intervenuto mentre il marito tentava in modo grossolano approcci con la moglie), e anche dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito in ragione delle quali la separazione gli era stata gi� correttamente addebitata dal Tribunale

Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale e a sottolineare la gravit� della condotta del marito, attengono a circostanze di merito (il cui vaglio non � ammissibile in Cassazione) e vanno, in conclusione, respinte.

Certo, precisa la Corte, la condotta violenta di un coniuge non pu� essere mai giustificata da comportamenti dell'altro, tuttavia, tale condotta non vale a sua volta a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio.

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