Data: 23/02/2018 11:39:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Se c'è un domicilio valido del trasgressore, sia esso un'impresa o un professionista, le multe potranno essere notificate in modalità digitale. In tutti gli altri casi, i cittadini continueranno a ricevere le multe per posta ordinaria, fatta salva la possibilità di richiedere le spese di notifica per i professionisti non identificati destinatari di una multa in formato cartaceo.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 16 gennaio, del decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017, è diventata operativa la modifica che impone la notifica delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada prioritariamente in via telematica tramite posta elettronica certificata. A fare chiarezza (soprattutto per gli organi di polizia) sulle modalità di attuazione ci ha pensato il Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 (sotto allegata).

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Multe in modalità digitale, le notifiche

Oggetto delle notifiche con la pec (posta elettronica certificata) saranno violazioni amministrative, multe stradali e sanzioni accessorie, ordinanze d'ingiunzione e comunicazioni correlate. Ma in questo caso facendo specifico riferimento alle regole del codice dell'amministrazione digitale. Secondo la circolare, in caso di multe stradali la notifica con modalità digitali può essere effettuata solo per i soggetti che hanno un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di pec anche solo al momento del controllo stradale.

La notifica attraverso la pec chiarisce la circolare «diventa obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, (il proprietario o altro obbligato ai sensi dell'articolo 196 del Codice della strada) abbia fornito un valido indirizzo pec all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art.3 bis Cad».

Multe: gli elenchi pec

La circolare ricorda poi che i pubblici elenchi nei quali possono essere ricercati senza oneri i domicili sono quelli previsti dall'art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nell'ordine: indice INI PEC per i professionisti e le imprese, indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi, indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia. Nei casi sopra citati si tratta di elenchi consultabili gratuitamente, senza necessità di autenticazione o oneri, proprio per favorire lo scambio di informazioni e documenti con la Pa in formato elettronico. Saranno i relativi comandi deputati a consultare gli indici predisposti. Una ricerca non automatizzata al momento quindi non semplice e veloce.

Nell'ipotesi in cui il proprietario o altro obbligato in solido del veicolo siano una pubblica amministrazione, un gestore di un servizio pubblico, una persona giuridica o fisica della quale si sia certi si tratti di un professionista iscritto all'albo, «l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore – evidenzia la circolare – o che ha redatto il verbale di contestazione, qualora l'indirizzo pec non si astato precedentemente comunicato» dovrà ricercarlo negli indici, grazie ai dati del titolare». Nel momento in cui tramite l'indice non si può risalire ad un indirizzo pec valido «la notifica sarà effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario». Il messaggio di posta elettronica certificata, che riporta il verbale di contestazione della violazione, dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada"

Se la notifica del verbale tramite pec risulta impossibile per causa imputabile al destinatario il comando procedente effettuerà la notifica tradizionale della multa con addebito dei costi a carico del trasgressore.

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