Data: 26/02/2018 14:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Ai fini dell'accoglimento dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato proposta dal cittadino extracomunitario, � sufficiente la presentazione dell'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), qualora sia �impossibile� produrre l'attestazione consolare dello Stato d'origine. � quanto sancito dalla quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 8617/2018, depositata il 22 febbraio scorso e sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione al decreto con cui era stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un cittadino straniero, in quanto ritenuta inammissibile l'istanza in quanto corredata dall'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero e non dall'attestazione dell'autorit� consolare del paese d'origine, bench� la sua produzione non potesse essere considerata "impossibile" ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 115/2002, ma solo tardivamente richiesta dall'interessato.

L'uomo proponeva pertanto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

Gratuito patrocinio straniero: il parere della Cassazione

Per gli Ermellini il ricorso � fondato. Va osservato, affermano, che se l'art. 79, recita "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorit� consolare competente, che attesta la veridicit� di quanto in essa indicato", nondimeno, l'art. 94, comma 2, consente "In caso di impossibilit� a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2 � che - il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea" possa sostituirla "a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Per integrare il requisito dell'impossibilit�, tuttavia, scrivono dal Palazzaccio, "non � necessaria l'assoluta impossibilit� perch� la sua dimostrazione comporta una prova di per s� incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell'ipotesi del rifugiato politico". In tal modo, per�, resterebbero fuori tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorch� causati da motivazioni di mero ritardo, finendo "per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorit� competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento".

Per cui, l'interpretazione restrittiva si pone in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell'ambito del procedimento penale, impone la tempestivit� dell'intervento statuale per "assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio dell'istante".

L'impossibilit� di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero � concludono quindi dalla S.C., "pu� essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell'art. 79 cit.".


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