Data: 26/02/2018 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È corretto riconoscere l'assegno di divorzio alla ex moglie, over 60, che percepisce la pensione sociale e le cui uniche opportunità d'impiego sono lavoretti saltuari: le modeste capacità economiche, infatti, non le consentono una vita libera e dignitosa, anche a causa delle precarie condizioni di salute.

La vicenda

Tanto emerge dalla sentenza n. 4091/2018 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle vicende riguardanti la spettanza dell'assegno divorzile a donne anziane e prive di adeguate competenze lavorative (leggi: Divorzio: sì all'assegno alla moglie anziana e con pensione minima) a seguito dei principi introdotti dalla sentenza n. 11504/2017 che ha sancito l'abbandono al criterio del tenore di vita (leggi: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un uomo che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, era stato obbligato a versare un'assegno di 300 euro nei confronti della moglie, ritenendo non fondate le sue doglianze volte a ritenere che alcun esborso fosse dovuto alla ex.

La Corte d'Appello, nella decisione poi impugnata in Cassazione, aveva ritenuto scarsamente attendibili le dichiarazioni dei redditi del marito di professione avvocato: la guardia di finanza, infatti, aveva accertato il rilevante volume d'affari dell'ex, nonchè la tenuta di un'autovettura comportante elevati costi di gestione. Ancora, le dichiarazioni dei redditi presentate risultavano prive dei fogli relativi ai beni immobili.

Nessuna situazione di incertezza, invece, era emersa in relazione alla situazione economica della moglie che aveva lasciato l'attività di estetica e il lavoro dipendente in contemporanea con la scoperta di avere un tumore al seno, che l'aveva costretta a un intervento chirurgico dagli esiti invalidanti.

Per la Corte territoriale, all'ex moglie, di età superiore a sessant'anni, sarebbe stato consentito lavorare solo in maniera saltuaria, come tra l'altro era emerso dalla sua dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nonostante la donna beneficiasse di una pensione sociale, vi sarebbe stata una sproporzione tra i suoi redditi e quelli dell'ex tale da ritenere doverosa la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore.

Cassazione: si all'assegno alla ex anziana che può svolgere solo lavoretti saltuari

Sul punto, la Corte rammenta e fa propri i principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 11504/2017 riguardanti la spettanza e del diritto all'assegno (an debeatur), fase che precede quella (eventuale) della quantificazione dell'esborso (quantum debeatur) e il cui positivo esito richiede di valutare esclusivamente l'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente, desunta da una serie di principali indici (possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti mobiliari e immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale, stabile disponibilità di una casa, ecc.)
Sul punto, evidenzia la Cassazione, il giudice a quo ha accuratamente descritto le modeste capacità economiche della ex moglie, insufficienti ad assicurarle di poter vivere un'esistenza libera e dignitosa, provvedendo anche a quantificare il reddito netto mensile di una donna ormai in età matura.
La Corte territoriale ha altresì valutato le possibilità lavorative della signora che aveva continuato a svolgere lavori saltuari sottolineando che il suo unico reddito certo su cui poter contare era la pensione sociale e il fatto che la stessa fosse una donna over 60 che ha pure dovuto far fronte a non irrilevanti problemi di salute. Pertanto risulta non corretto il tentativo dell'ex marito volto essenzialmente a una rinnovazione del giudizio di merito.
Quanto alle doglianze sulla quantificazione dell'esborso, la Cassazione precisa che il giudice di merito non è tenuto all'uopo ad avvalersi di tutti i criteri indicarti nell'art. 5 della L. 898/1970 essendo invece necessario che il giudice dia adeguata giustificazione delle sue valutazioni.
Pertanto, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla legge con la conseguenza che da tali parametri il giudice del merito potrà anche prescindere con scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, il giudice a quo non ha mancato di spiegare che, stante l'età della moglie e le sue disagiate condizioni di salute, appariva irragionevole ritenere che ella potesse avere accesso a redditi significativamente maggiori in futuro. Pertanto, risulta adeguato il giudizio ai fini della quantificazione dell'assegno, stante anche la comparazione tra le condizioni economiche delle parti.

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