Data: 22/12/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20320/2005) ha stabilito che "in tema di responsabilit� del medico per omessa diagnosi di malformazioni al feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costruiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilit� di scegliere a causa dell'inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest'ultimo non pu� ritenersi estraneo il padre, che deve perci� ritenersi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta pu� qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio".
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