Data: 01/03/2018 15:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Con la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 2018, entra in vigore il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (Zes)" (sotto allegato).

La Zes secondo il decreto di costituzione

Secondo il decreto d'istituzione la durata della Zes non potr� essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate. La ZES � �di norma composta da territori quali porti, aree retro portuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non pu� comprendere zone residenziali�.

La novit� � che la Zes potr� inglobare anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purch� presentino un nesso economico funzionale e comprendano almeno un'Area portuale. Infatti, la caratteristica delle Zes � l'interregionalit� che consente l'instaurazione di sinergie tra aree a vocazione industriale delle regioni sprovviste di porti con regioni vicine che non ne possono disporre.

L'estensione della Zes interregionale sar�, in ettari, pari alla somma delle disponibilit� previste in modo dettagliato per ogni regione dal decreto appena varato.

Il decreto enuclea i requisiti previsti dai piani di sviluppo strategico che dovranno essere presentati dai candidati al ministero della Coesione territoriale responsabile delle operazioni.

Zes, le proposte d'istituzione

Le proposte di istituzione di una Zes sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Nel caso di istituzione di Zes interregionali, le proposte sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate.

A far da incentivo c'� l'accesso ad un credito d'imposta per gli investimenti potenziato con la soglia a 50 milioni (solitamente sono 15 milioni per le grandi aziende). Altre misure previste saranno le semplificazioni oggetto di un decreto che dovr� essere elaborato insieme alle Regioni. A questo si aggiunge il dimezzamento dei tempi per autorizzazioni (come l'apertura di stabilimenti nuovi) e riduzione degli oneri amministrativi e istruttori. Con la possibilit� per chi governa le Zes di chiedere all'esecutivo di esercitare il potere sostitutivo.

Zes, attivit� di controllo e monitoraggio

Saranno le regioni a promuovere la stipula di appositi protocolli con le prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalit� con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree Zes. Il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi sar� assicurato dall'Agenzia per la coesione territoriale. Sempre l'agenzia, al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole Zes, e successivamente con cadenza periodica, valuter� il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico. La valutazione sar� poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri che, in caso di esito negativo del monitoraggio, sentite le Regioni interessate, potr� adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.

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