Data: 01/03/2018 15:55:00 - Autore: Elisabetta Roli

Avv. Elisabetta Roli - In tempi recenti il Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, con l'ingiunzione n.10/2018 del 26.1.2018, ha ritenuto contrastante con i principi della correttezza della comunicazione commerciale la pubblicit� della cioccolata Buonissima di marchio L'Angelica di Coswell SpA.

Ingannevole, infatti, sarebbe il messaggio "la Cioccolata che fa benissimo, � Buonissima", apparsa su Corriere della Sera del 21 novembre 2017 cos� come assolutamente fuorviante per il pubblico dei consumatori sarebbe la classificazione di "cioccolata funzionale" disponibile in gusti diversi in relazione al risultato cercato: "Buonumore", "Linea e Bellezza", "Memoria e funzioni cognitive", "Tono ed Energia".

Non solo. Anche il riferimento a "piacere senza rimorsi" e l'indicazione della garanzia di "protezione per i tuoi denti" offerta dal prodotto pubblicizzato renderebbero inaccettabile un simile spot in forza del carattere eccessivamente perentorio della comunicazione.

Ancor di pi� alla luce della dichiarata presenza, all'interno del prodotto, di non trascurabili quantit� di saccarosio e altri tipi di zucchero, rilevanti e notorie cause dell'insorgenza della carie dentale ed indiscutibilmente contrastanti con le raccomandazioni delle autorit� circa la riduzione del relativo consumo.

Pubblicit�: il decreto legislativo n. 145/2007

Secondo i principi normativi fissati dal D.Lgs. n.145/2007 (in attuazione della direttiva 2005/29/CE), per pubblicit� si intende: "qualsiasi forma di messaggio che � diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivit� commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi" (art. 2).

Per sua natura la pubblicit� enfatizza e sottolinea gli elementi salienti e tipizzanti del prodotto o servizio cui si riferisce, ponendo l'accento sulle note positive dei medesimi per catturare l'attenzione ed il favore del consumatore, di cui deve orientare l'acquisto.

Ed � inutile nascondere che pressoch� tutti cresciamo con il monito degli adulti di non credere alle inveritiere promesse degli spot pubblicitari. Come un dato di fatto, la pubblicit� � uno specchietto per le allodole, � questa, mi si passi il termine, la sua acquisita funzione.

Ma quando una pubblicit� pu� essere definita ingannevole? E dove si troverebbe il discrimen tra lecito ed illecito?

Naturalmente, occorrer� fare riferimento a parametri certi e definiti, non potendo assurgere a criterio discriminatore circa la correttezza del messaggio pubblicizzato quel gradiente di soggettivit� in ambito di istruzione, educazione, diffidenza ed altro che caratterizza il variegato pubblico di consumatori.

La normativa stabilisce, dunque, i principi della trasparenza e gli elementi di valutazione della pubblicit�, fornendo indicazioni specifiche ma pur sempre sottoposte a margini di soggettivit� in campo interpretativo.

Quando lo spot � ingannevole

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n.145/2007, � ingannevole "qualsiasi pubblicit� che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, � idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali � rivolta o che essa raggiunge e che a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico [...]".

E bench� si preveda una sorta di tutela rafforzata per le comunicazioni commerciali indirizzate a bambini e adolescenti per tutelarne inesperienza e credulit�, � al consumatore medio, � evidente, che occorre guardare per fornire una protezione pregnante e davvero efficace.

Se, tuttavia, si incorre in spot evidentemente e manifestamente esagerati, inidonei per cos� dire a trarre in inganno il consumatore -al pari del falso grossolano, esulante dalle fattispecie di reato punibile dal codice penale a fronte della mancata attitudine ad offendere il bene giuridico- come considerarli?

Senza dubbio la pubblicit� incriminata con l'ingiunzione suddetta si colloca al limite della correttezza, ma siamo davvero sicuri che il messaggio veicolato sia cos� fuorviante per il pubblico dei consumatori?

A parere del Comitato di controllo dello IAP, non vi sarebbero dubbi: � sufficiente il tono eccessivamente perentorio della comunicazione a rendere ingannevoli le informazioni/promesse/messaggi e a giustificare la censura, alla luce dei parametri normativi, dello spot della cioccolata Buonissima di L'Angelica.

Se la citata campagna ha avuto l'epilogo menzionato, la querelle tra pubblicit� borderline e tirate di orecchie da parte delle competenti autorit�, si sa, proseguir� inesorabilmente e senza arresto...d'altronde � proprio quel pizzico di inganno, quel "piacere senza rimorsi" che affascina il consumatore e che � la chiave del successo di un prodotto a cui le grandi aziende, ritengo, non intenderanno rinunciare con facilit�.


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