Data: 02/03/2018 18:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Spam alle pec di avvocati e professionisti grazie ad indirizzi reperiti e trattati in modo illecito dal registro Ini-Pec e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. A questo tipo di attivit� dice no il Garante della privacy che, nella newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018, ha chiarito il divieto alle societ� di invio di mail promozionali senza il consenso dell'interessato.

Garante privacy: niente spam sulle pec di professionisti

Come chiarisce la newsletter, il Garante si � espresso nei confronti di una societ� e un'associazione ad essa collegata vietando espressamente l'invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata.

Nella vicenda � emerso che alcuni collaboratori volontari dell'associazione, insieme ad una societ� terza, avevano reperito online gli indirizzi Pec di avvocati, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, con varie modalit� manuali e automatizzate, violando cos� i principi di finalit�, liceit� e correttezza del trattamento dei dati personali.

La societ� in questione aveva inviato agli indirizzi di pi� di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per "consulente reputazionale", l'invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla societ� mittente.

Gli indirizzi dunque, oltre ad essere stati utilizzati senza consenso, erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito registroimprese.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali.

Per legge invece l'estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi �� consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza". In questo caso invece, l'invio delle e-mail era stato fatto dopo che il destinatario si era gi� opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy.

A loro discolpa, societ� e associazione hanno evidenziato di aver operato esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura "istituzionale" delle comunicazioni. Il Garante invece ha specificato che le e-mail avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attivit� dell'associazione connesse alla figura di "consulente reputazionale" e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attivit� promozionale e contrasto allo spam.

Per questi motivi l'Autorit� ha vietato alla societ� e all'associazione l'ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.


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