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Data: 03/03/2018 10:38:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli � Le postazioni di controllo automatico della velocit�, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice della strada, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, a tal fine, � necessario ricorrere all'utilizzo di cartelli o di dispositivi luminosi. Sul corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione, tuttavia, non c'� sufficiente chiarezza, tanto che spesso si rende indispensabile l'intervento della giurisprudenza per avere indicazioni circa l'esatta portata della norma. Ad esempio: cosa accade in caso di apparecchiature mobili di rilevamento? Della questione si � occupato, qualche tempo fa, il Giudice di pace di Alessandria nella sentenza depositata il 17 febbraio 2017 e qui sotto allegata, fornendo delle importanti delucidazioni. No al cartello fisso e genericoIl giudice, in particolare, ha precisato che in caso di apparecchi Velo OK, mobili e presidiati da forze dell'ordine, il cartello fisso e generico posto all'ingresso del centro abitato e con il quale si segnala la sottoposizione dell'area al controllo elettronico della velocit� di guida � del tutto inadeguato allo scopo di preavvertimento dell'automobilista perseguito dall'articolo 142 del codice della strada. L'utilizzo legittimo di simili apparecchi per rilevare la velocit� di guida, ed eventualmente irrogare sanzioni, richiede infatti che la relativa postazione prescelta dalla polizia per il loro impiego sia "opportunamente segnalata con cartello mobile posto a congrua distanza dalla postazione stessa".
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione |
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