Data: 10/03/2022 13:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è la sosta

[Torna su]

Il termine "sosta" è definito dalla lettera c), comma 1, dell'art. 157 del Codice della Strada (C.d.S.): "per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente."

La sosta può rappresentare un pericolo o intralciare la circolazione, per questo l'art. 157 prescrive alcune regole di comportamento a cui tutti i conducenti devono attenersi.

In particolare il conducente, dopo aver sospeso la marcia del veicolo, è tenuto a impedire che terzi soggetti possano utilizzare il mezzo, senza il suo consenso preventivo e in ogni caso, deve adottare tutte le cautele necessarie finalizzate a impedire il verificarsi di sinistri. Il conducente a tal fine deve spegnere il motore, inserire il freno a mano e il rapporto più basso del cambio di velocità e se il mezzo è in sosta in una strada con forza pendenza sterzare le ruote in direzione del marciapiede.

Sosta gratuita per i disabili nei parcheggi a pagamento

Si segnala che il decreto legge n. 121/2021 ha aggiunto all'art. 188 del Codice della Strada, il nuovo comma 3 bis con il quale si è stabilito che: "Ai veicoli al servizio di persone con disabilita', titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."

Divieto di sosta: l'articolo 158 Cds

[Torna su]

Il divieto di sosta è disciplinato dall'articolo 158 C.d.S ma i Comuni, oltre alle regole generali stabilite dal Codice della Strada, possono disporre divieti ulteriori, siano essi totali o parziali, nei luoghi e nelle strade che lo richiedono, così come possono autorizzare la sosta in aree determinate, previo pagamento di un ticket, da esibire in vista all'interno del veicolo. Tralasciando queste ipotesi rimesse agli enti, vediamo in quali casi il Codice della Strada vieta la sosta:

  • "in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree d'intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree d'intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
  • negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 ma prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
  • nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
  • nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione."

Divieto di sosta e fermata

L'art. 158 del Codice della Strada non contempla il solo divieto di sosta, ma anche il divieto di farmata. La fermata però a differenza della sosta, è definita dall'art. 157 del Codice della Strada "temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata."
A differenza della sosta inoltre, in cui il conducente può allontanarsi dal mezzo, durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Divieto di sosta temporaneo e permanente

Il divieto di sosta temporaneo è quello che viene stabilito dal Comune in virtù di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera f del Codice della Strada. Questa norma infatti riconosce all'ente proprietario della strada, il potere di stabilire, con ordinanza, la possibilità di "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati."
Il divieto di sosta permanente è quello ordinario, nel senso che, in presenza di un cartello di divieto di sosta senza altre indicazioni integrative la prescrizione è permanente, valida quindi tutti i giorni senza eccezioni.

Come funziona il segnale di divieto di sosta?

Da quanto sopra precisato emerge che in assenza di iscrizioni integrative al cartello che contiene il simbolo del divieto di sosta, la sosta deve intendersi vietata in modo permanente nel corso delle 24 ore nelle strade extraurbane e dalle 8:00 alle 20:00 nelle strade urbane.

Divieto di sosta: cartello e simbolo

Il divieto di sosta è segnalato da un cartello verticale rotondo con sfondo azzurro, con bordo e banda obliqua di colore rosso. Esso vieta la sosta del veicolo, non la fermata.

Divieto di sosta inizio e fine

Il cartello contenente il simbolo del divieto di sosta può essere integrato da ulteriori pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine. In assenza di integrazioni il cartello cessa di essere valido dopo il primo incrocio, se non è ripetuto.

Divieto di sosta e frecce

Il divieto di sosta può essere accompagnato da pannelli rettangolari contenenti i simboli delle frecce. Se il pannello contiene una freccia che punta verso l'alto, esso segnala l'inizio del divieto di sosta, se la freccia punta verso il basso segnala la fine del divieto di sosta, se invece il cartello presenta una freccia che punta verso l'alto e una verso il basso allora indica la continuazione del divieto di sosta.

Divieto di sosta ambo i lati

Il diviero di sosta può essere inoltre integrato da un pannello contenente la scritta "ambo i lati". In questo caso significa che il divieto di sosta è esteso anche all'altro lato della strada.

Divieto di sosta prima o dopo il cartello?

Il divieto di sosta consente la sosta nel tratto che precede il cartello e il divieto, se non è specificato diversamente e vale solo per il lato della strada in cui è posizionato il cartello.

Multa per divieto di sosta

[Torna su]
I divieti di sosta che prevedono sanzioni in caso di mancato rispetto sono in sostanza tutti quelli contemplati dall'art. 158 del Codice della Strada, anche se la misura varia ovviamente, anche in base al mezzo con il quale viene commessa l'infrazione. La misura delle sanzioni in caso di violazione è quella variamente contemplata dai commi 4 bis, 5 e 6 dell'art. 158 del Codice della Strada.

A quanto ammonta la multa per divieto di sosta?

L'importo delle multe per la violazione del divieto di sosta sono le seguenti:

  • per chi viola le disposizioni di cui al comma 2 lettera g), che punisce chi sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime è prevista la sanzione da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli;
  • chi invece viola il divieto di sosta e lascia il propio mezzo negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia, negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane è sottoposto alla sanzione amministrativa pecunicari che varia da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli;
  • chi viola le altre disposizioni dell'articolo 159 paga una sanzione che varia da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.
Si precisa però che dette sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Come si paga la multa per divieto di sosta

La multa per divieto di sosta che si trova sul parabrezza del veicolo, se viene pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale o dalla conciliazione con l'agente accertatore non prevede maggiorazioni. Al contrario è contemplata la riduzione del 30%. Il pagamento può effettuarsi con bollettino postale, a mezzo bonifico bancario, o immediatamente all'agente con contanti o se, munito di POS, con carta di credito o bancomat.
E' possibile inoltre pagare con PagoPa presso tutti gli esercizi abilitati. La multa che non viene pagata entro 60 giorni produce invece sanzioni commisurate al ritardo.

Come si contesta una multa per divieto di sosta

[Torna su]
La multa per divieto di sosta si può contestare:

  • con ricorso al Giudice di Pace (G.d.P) entro 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione;
  • con ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale.

Il ricorso al giudice di Pace

Per fare ricorso al G.d.P è necessario produrre, in linea di massima (è sempre il caso di informarsi presso l'Ufficio del G.d.P competente), i seguenti documenti:

  • copia del documento d'identità in corso di validità;
  • copia dei documenti da sottoporre all'esame del Giudice;
  • ricorso in originale e copie in numero variabile del ricorso (alcuni uffici ne richiedono 4 altri 5);
  • originale e/o copie variabili della cartella esattoriale, del verbale di contestazione o dell'ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso;
  • ricevuta di pagamento del contributo unificato.

Il ricorso al Prefetto

Per fare ricorso al Prefetto invece occorre contestare l'accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada e chiarire i motivi per i quali si ritiene errata o ingiusta. E' opportuno allegare al ricorso il verbale in originale di cui si chiede l'esame. Il ricorrente può richiedere l'audizione (facoltativa) ed allegare tutta la documentazione utile.

Rimozione e blocco dei veicoli in sosta vietata

La legge attribuisce agli organi di polizia il potere di disporre la rimozione dei veicoli:

  • nelle strade e nei tratti di esse in cui l'ente proprietario della strada ha stabilito con ordinanza che la sosta rappresenta grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, quando il segnale di divieto di sosta è integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
  • nei casi previsti dall'art. 157, comma 4, ossia quando nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta lungo il margine sinistro della carreggiata, non lascia spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza;
  • nei casi contemplati dall'art. 158, commi 1, 2 e 3;
  • in tutti i casi in cui la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
  • quando il veicolo è lasciato in sosta, violando le disposizioni dell'ente proprietario della strada previste per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del loro arredo.

Alternativamente alla rimozione, previo spostamento del veicolo, può essere effettuato il blocco del veicolo con un attrezzo a chiave che viene applicato alle ruote, blocco che non è consentito quando il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione.

La rimozione o il blocco sono sanzioni amministrative accessorie rispetto alle multe previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli organi di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, quando per le loro condizioni o altro fondato motivo si ritiene che siano abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, dopo aver sentito gli organi di polizia. In questo caso si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Nelle aree portuali e marittime (legge 28 gennaio 1994, n. 84), è autorizzato il sequestro conservativo dei veicoli in sosta vietata che ostacolano la circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.


Tutte le notizie