Data: 15/03/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Un rafforzamento del ruolo dell'Avvocato in Costituzione attraverso una modifica dell'art. 111 della Carta, così da prevedere la libertà e autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica.

È questa la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense e illustrata in un documento dal titolo "L'avvocatura e la Costituzione" (qui sotto allegato).

Nella sua relazione, il CNF assume quale punto di partenza gli espliciti riferimenti che la Carta fa degli avvocati (artt. nn. 104, comma 4; 106, comma 3; 135, comma 2; 135, comma 6), dato significativo a dimostrazione della considerazione che i Costituenti (molti dei quali, del resto, erano anch'essi avvocati) ebbero per l'avvocatura.

Tuttavia, per il CNF ciò che più conta è l'attenzione implicita che all'avvocatura la Costituzione ha riservato, quando, all'art. 24, ha disposto che "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (comma 2) e che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Tale essendo il quadro costituzionale, e considerato che la difesa tecnica è naturaliter apprestata da un avvocato (salvo eccezionali casi), il CNF ritiene che l'attenzione per l'avvocatura meriti d'essere ulteriormente formalizzata ed esplicitata nel testo della Costituzione.

Assunto che giunge a seguito di un'analisi ad ampio raggio che ripercorre la valorizzazione della funzione dell'avvocato a partire dai lavori preparatori, sino a giungere alle pronunce della giurisprudenza costituzionale passando, in una prospettiva comparata, attraverso le disposizioni della Convenzione EDU e della Carta dei diritti fondamentali

D'altro canto, spiega il CNF, la proposta di introdurre in Costituzione una norma dedicata all'avvocatura, non è nuova nel panorama giuridico italiano e molte sono state le iniziative in tal senso che, tuttavia, non hanno avuto un seguito concreto.

CNF: più "Avvocato" in Costituzione

A seguito della sua indagine e sebbene la Costituzione già faccia evidente riferimento all'avvocatura, tuttavia senza parlare esplicitamente della sua funzione, il Consiglio Nazionale Forense conclude nel senso di ritenere ragionevole l'ipotesi di dare al dettato costituzionale una maggiore chiarezza e completezza, procedendo tramite una novellazione che tenga conto della complessità del ruolo dell'avvocato per come emerso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, il CNF propone di intervenire sul corpo dell'art. 111 attraverso una novellazione sintetica ed efficace che riconosca il ruolo pubblicisticamente rilevante dell'avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione.

Nel dettaglio, limitando l'intervento di revisione alle sole previsioni concernenti strettamente l'avvocatura, il Consiglio propone che la Costituzione espliciti come "Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati" e che solo "in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale".

Inoltre, il documento ritiene vada sottolineato come "L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense".

Infine, la proposta chiude con una previsione riguardante "la funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato" che si ritiene andrebbe esercitata "da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni" e contro le decisioni del quale fosse ammesso il ricorso per Cassazione.

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