Data: 08/03/2018 19:16:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Niente indennità di accompagnamento se l'assistenza appare generica e collegata solo ad attività strumentali e non essenziali, ad esempio maneggiare denaro o prendere mezzi pubblici.

La spettanza della misura, infatti, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 5068/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Inps che aveva negato a un assicurato l'indennità di accompagnamento.

La richiesta prestazione, tuttavia, era stata poi riconosciuta dalla Corte d'Appello al richiedente poiché la C.T.U. lo aveva riconosciuto affetto da una vasculopatia che gli impediva la deambulazione duratura; inoltre, la valutazione geriatrica effettuata in ambito ospedaliero attestava che lo stesso era incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita.

In Cassazione, l'Inps rileva come nella sua pronuncia il giudice a quo abbia totalmente disatteso i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione nonché i giudizi medico-legali: infatti, il consulente aveva precisato che sia la ridotta capacità di deambulazione che quella a compiere gli atti comuni della vita fossero di gravità non tale da richiedere l'intervento di un accompagnatore.

Niente accompagnamento se l'assistenza è generica e riferita ad attività non essenziali

Una doglianza che gli Ermellini ritengono fondata, chiamando a sostegno i principi della consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 26092/2010; 6091/2014; 15882/2015).

Per la Cassazione, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 18/1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile (ex art. 12, legge n. 118/1971) e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.

Si tratta di requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

Invece, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come la C.T.U. espletata avesse accertato che la vasculopatia periferica da cui l'assicurato era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico.

Inoltre, era emersa la necessità di un'assistenza non continua, ma generica e riferita solo ad attività non essenziali, ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici).

Per tali ragioni e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte cassa la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda originaria proposta dall'assicurato.

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