Data: 06/03/2018 18:52:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Perde il diritto al mantenimento il figlio che supera l'esame da avvocato, si iscrive all'albo e per di pi� frequenta lo studio legale del fratello. Cos� ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 5088/2018 del 5 marzo (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un padre.

La vicenda

L'uomo veniva "sconfitto" nel merito, visto che il tribunale di Trani prima e la Corte d'appello poi, rigettavano la sua richiesta volta ad ottenere la revoca, o in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne. I giudici non ignoravano il fatto nuovo costituito dal superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e dell'iscrizione all'albo degli avvocati del figlio, ma ritenevano tale circostanza non sufficiente da sola, a provare l'acquisita autonomia economica del figlio. N� tanto meno ritenevano fornita la prova da parte del padre, della sussistenza di uno dei presupposti legittimanti la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, "perch� l'iscrizione all'albo degli avvocati non dimostra la titolarit� di un reddito n� tale elemento pu� essere presuntivamente dedotto dal fatto che lo stesso lavorasse presso lo studio legale del fratello".

Contro la decisione l'uomo adiva il Palazzaccio lamentando che i giudici non avevano considerato il fatto nuovo dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo, oltre alla circostanza che ormai lavorava nello studio con il fratello.

Addio mantenimento per il figlio che diventa avvocato

La Cassazione ritiene i motivi fondati. Vero � che "l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore et� ma perdura in linea di principio finch� essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica e che il genitore qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, � tenuto a dimostrare tale circostanza oppure che il mancato svolgimento di un'attivit� produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato" premettono gli Ermellini. Tuttavia, l'onere della prova ben pu� essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, "tenendo presente che l'avanzare dell'et� � un elemento che necessariamente concorre a confermare l'oonus probandi, giacch� con il raggiungimento di un'et� nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalit� dei casi, � ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole".

Invero, secondo i giudici di piazza Cavour, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo tenendo conto delle sue capacit�, inclinazioni e aspirazioni ma la sua portata � circoscritta, sia in termini di contenuto che di durata, "avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella societ�".

Nella vicenda, dunque, la Corte d'appello non ha valutato l'impatto del superamento dell'esame di abilitazione e il fatto che il giovane avvocato continuasse a frequentare lo studio del fratello. Per cui, la parola passa al giudice del rinvio per un nuovo esame.


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