|
Data: 12/03/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Nel momento in cui il creditore vede soddisfatto il proprio diritto alla fine del processo esecutivo, esso si estingue. A questa forma "normale" di estinzione, se ne affiancano altre, considerate "anormali" tra le quali figura la rinuncia agli atti esecutivi, che può avvenire prima dell'assegnazione e aggiudicazione o dopo la vendita. Analizziamo la disciplina processualcivilistica dell'istituto e le differenze rispetto alla rinuncia al precetto, primo atto dell'azione esecutiva.
Rinuncia al titolo esecutivo: che cos'è[Torna su]
L'art. 629 c.p.c. definisce la rinuncia agli atti come una causa di estinzione del processo esecutivo. Per produrre l'effetto estintivo però la rinuncia deve provenire dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che:"Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306." Dall'analisi della norma emerge dunque che:
Ai fini dell'estinzione del processo è quindi importante che la rinuncia venga espressa da tutti i creditori. Diversamente la rinuncia vale esclusivamente nei confronti di chi l'ha effettuata. Rinuncia al titolo esecutivo: forma[Torna su]
Per essere efficace però la rinuncia deve essere espressa (anche se non è richiesta l'accettazione da parte del debitore):
Rinuncia al titolo esecutivo: effetti[Torna su]
Non è ancora chiaro in dottrina se la rinuncia agli atti comporti anche quella all'azione esecutiva. Due sono gli schieramenti ideologici sul punto:
Rinuncia al precetto[Torna su]
La rinuncia al precetto può essere notificata al debitore, indipendentemente da un'opposizione, in tutti i casi in cui il creditore decida di non procedere esecutivamente in virtù di questo atto, perché magari si è accordo di aver commesso degli errori in fase di redazione. Questo non significa che la rinuncia al precetto non possa essere espressa anche durante un'opposizione in cui il debitore rilevi un difetto di forma o contesti, nel merito, l'esistenza del diritto del creditore a procedere. La rinuncia totale o parziale del precetto per essere efficace non richiede l'accettazione del debitore e pone degli interrogativi sulle sue conseguenze se espressa durante un giudizio di opposizione.
Rinuncia al titolo esecutivo e rinuncia al precetto: differenze[Torna su]
Tirando le fila, queste le differenze tra rinuncia al precetto e rinuncia al titolo esecutivo:
|
|