Data: 12/03/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Nel momento in cui il creditore vede soddisfatto il proprio diritto alla fine del processo esecutivo, esso si estingue. A questa forma "normale" di estinzione, se ne affiancano altre, considerate "anormali" tra le quali figura la rinuncia agli atti esecutivi, che può avvenire prima dell'assegnazione e aggiudicazione o dopo la vendita. Analizziamo la disciplina processualcivilistica dell'istituto e le differenze rispetto alla rinuncia al precetto, primo atto dell'azione esecutiva.


Rinuncia al titolo esecutivo: che cos'è

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L'art. 629 c.p.c. definisce la rinuncia agli atti come una causa di estinzione del processo esecutivo. Per produrre l'effetto estintivo però la rinuncia deve provenire dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che:"Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306."

Dall'analisi della norma emerge dunque che:

  • prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione il processo esecutivo si estingue solo nel caso in cui a rinunciare agli atti siano il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
  • dopo la vendita, invece, il processo esecutivo si estingue se la rinuncia proviene da tutti i creditori concorrenti, muniti o meno di titolo esecutivo.

Ai fini dell'estinzione del processo è quindi importante che la rinuncia venga espressa da tutti i creditori. Diversamente la rinuncia vale esclusivamente nei confronti di chi l'ha effettuata.

Rinuncia al titolo esecutivo: forma

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Per essere efficace però la rinuncia deve essere espressa (anche se non è richiesta l'accettazione da parte del debitore):

  • con dichiarazione da trascrivere sul verbale d' udienza;
  • con atto da notificare alle parti.

Rinuncia al titolo esecutivo: effetti

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Non è ancora chiaro in dottrina se la rinuncia agli atti comporti anche quella all'azione esecutiva. Due sono gli schieramenti ideologici sul punto:

  • chi ritiene che il creditore che abbia rinunciato agli atti può sempre avvalersi del titolo per intraprendere una nuova azione esecutiva;
  • chi invece sostiene che la rinuncia agli atti liberi il bene dal pignoramento o comporti la restituzione del ricavato al debitore, con conseguente estinzione dell'azione.

Rinuncia al precetto

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La rinuncia al precetto può essere notificata al debitore, indipendentemente da un'opposizione, in tutti i casi in cui il creditore decida di non procedere esecutivamente in virtù di questo atto, perché magari si è accordo di aver commesso degli errori in fase di redazione. Questo non significa che la rinuncia al precetto non possa essere espressa anche durante un'opposizione in cui il debitore rilevi un difetto di forma o contesti, nel merito, l'esistenza del diritto del creditore a procedere.

La rinuncia totale o parziale del precetto per essere efficace non richiede l'accettazione del debitore e pone degli interrogativi sulle sue conseguenze se espressa durante un giudizio di opposizione.

  • Parte della giurisprudenza ritiene che, nel corso di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi intrapreso per denunciare l'irregolarità del precetto, la sua rinuncia comporti la cessazione della materia del contendere (in senso conforme Cass. 25 maggio 1998, n. 5207).
  • Nel caso invece in cui, la rinuncia al precetto intervenga nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, essa non provochi la cessazione della materia del contendere (Cass. 15 novembre 1993, n. 11266.). Il precetto infatti può essere rinnovato e il debitore conservare il diritto all'accertamento negativo del credito. Se però la rinuncia è accompagnata dal riconoscimento, ad esempio, dell'intervenuta estinzione del diritto di credito per compensazione, il giudice dichiarerà la cessazione della materia del contendere e il creditore non potrà più procedere esecutivamente nei confronti del debitore.

Rinuncia al titolo esecutivo e rinuncia al precetto: differenze

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Tirando le fila, queste le differenze tra rinuncia al precetto e rinuncia al titolo esecutivo:

  • la rinuncia al precetto proviene solo dal creditore che procede alla sua notifica, mentre la rinuncia agli atti esecutivi che interviene prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione deve essere espressa dal creditore pignorante e da quelli intervenuti e muniti di titolo esecutivo, mentre dopo la vendita da tutti i creditori concorrenti, con o senza titolo esecutivo;
  • la rinuncia al titolo esecutivo provoca, secondo una parte della dottrina, l'estinzione dell'azione esecutiva, mentre la rinuncia al precetto provoca l'estinzione dell'azione se espressa all'interno del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre all'interno dei un giudizio di opposizione all'esecuzione solo se il creditore riconosce che il suo diritto è venuto meno.


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