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Data: 11/03/2018 10:00:00 - Autore: Maria Francesca Fortino Dott.ssa Maria Francesca Fortino - Uno dei principi cardine della giustizia penale minorile è quello della residualità della detenzione, in forza del quale si cerca di garantire in ogni caso che l'esperienza detentiva per il minore sia residuale se non addirittura eccezionale. Sotto il profilo punitivo, viene ad essere introdotta la concezione del " massimo riduttivo carcerario" che riduce la carcerazione allo status di extrema ratio e non più di prassi corrente. Al pari degli altri principi sopra già enunciati, anche la residualità detentiva viene ad atteggiarsi quale criterio guida di ogni intervento giudiziario nei confronti del minore. I rimedi alternativi alla detenzioneNon a caso, il legislatore dell'88 ha previsto una serie di misure sostitutive alla struttura carceraria come i centri di prima accoglienza, le prescrizioni in libertà, la permanenza in casa, l'inserimento in comunità alloggio; sulla scorta della considerazione che queste forme di intervento alternative alla custodia detentiva, hanno una più pregnante valenza responsabilizzante ed un minore impatto costrittivo, afflittivo e passivizzante. Tale assunto è confermato persino da alcune pronunce ante DPR 448/88 della Corte Costituzionale che esprimono preferenza per i rimedi che si pongono come alternativa alla detenzione. A titolo esemplificativo, occorre citare la sentenza n° 1207/1977 con la quale gli Ermellini nel valorizzare l'importanza del perdono giudiziale - come rimedio per garantire la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale ha, al contrario, manifestato la scarsa fiducia nella valenza pedagogica dell'internamento nelle carceri. Nello stesso solco anche la pronuncia n° 46/1978, con cui la Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della libertà provvisoria al minore infra-diciottenne, raccomando all'Autorità Giudiziaria di non trascurare che il ricorso all'istituzione carceraria deve essere considerata alla stregua di ultima ratio per il minore. Infine, è opportuno ricordare anche una pronuncia del 6 Marzo 1979 della Corte di Cassazione, la quale afferma che: "la legislazione sostanziale e processuale è volta, nel suo complesso, a favorire attraverso istituti diversi dalla detenzione, il recupero e il reinserimento sociale". Si può a tal punto concludere che per effetto dell'applicazione del principio di residualità detentiva, si è registrata la netta diminuzione dei minori detenuti, ma soprattutto, si è riusciti a distinguere tra condotta deviante dell'adulto e del minore, collocando quest'ultima nell'alveo dei problemi sociali e non dell'ordine pubblico. Maria Francesca Fortino |
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