Data: 09/03/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha modificato il sistema di accesso all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori, prevedendo lo svolgimento di apposito esame che dovrà essere svolto da coloro in possesso dei necessari requisiti.

Albo Cassazionisti: le nuove regole

In sostanza, secondo la riforma operata dalla Legge Professionale Forense (leggi: Gli avvocati cassazionisti all'esito della riforma), per l'iscrizione all'Albo sarà necessario aver superato un esame, non prima che sia trascorso un quinquennio di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado, unitamente ad una lodevole e proficua pratica per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato cassazionista.
In alternativa, si potrà sostenere una verifica finale di idoneità al termine della frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura, il cui accesso è subordinato all'iscrizione all'albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonché all'esercizio effettivo della professione (leggi, in merito: "Gli avvocati cassazionisti all'esito della riforma").

Albo cassazionisti: chi può iscriversi secondo le norme previgenti?

Tuttavia, la stessa Legge Professionale ha previsto che potesse essere mantenuta l'iscrizione di coloro che fossero già iscritti all'Albo speciale alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013). Ancora, è stato altresì previsto che una serie di soggetti potessero iscriversi all'Albo nei termini e secondo le modalità della previgente normativa.

Si tratta, in primis, di coloro che alla data di entrata in vigore del menzionato provvedimento avessero già maturato i requisiti stabiliti dalla normativa previgente, nonché di coloro che tali requisiti avrebbero maturato entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 247/2012 (leggi: Avvocati cassazionisti: nessun corso o esame per chi ha già i requisiti richiesti dalla legge professionale).

Il termine per la maturazione dei requisiti, secondo l'originaria previsione, sarebbe dunque stato fissato al 2 febbraio 2016; tuttavia, sono intervenute diverse proroghe che, di fatto, consentono l'accesso all'Albo anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti previgenti successivamente a tale data.

In un primo momento, il termine è stato prorogato al 2 febbraio 2017 (cfr. art.2, comma 2-ter, D.L. 210/2015, convertito dalla L. 21/2016 n. 21) e, successivamente, al 2 febbraio 2018 (cfr. art. 10, comma 2-ter, D.L. 244/2016, convertito dalla L. 19/2017, n. 19).

Attualmente, grazie all'intervento dell'ultima Legge di Bilancio (art. 1, comma 470, L. 205/2017), è slittato ulteriormente al 2 febbraio 2019 il termine ultimo per maturare i previsti requisiti, mentre l'iscrizione potrà essere richiesta in seguito.

Sul sito del CNF è riportata la documentazione necessaria per per l'iscrizione, il rinnovo dell'iscrizione e la richiesta di cancellazione dall'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori secondo la normativa previgente

Albo Cassazionisti: i previgenti requisiti

Secondo le vecchie regole, per accedere all'Albo speciale gli interessati devono dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.

Chi possiede o matura tali requisiti fino al 2 febbraio 2019, potrà richiedere l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori inviando al CNF istanza in bollo (euro 16,00) comprendente generalità, indirizzo di studio, numeri di telefono e fax, nonché l'indirizzo "e-mail" e PEC

A tale istanza andrà allegata la seguente documentazione:
- certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata "ad uso iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti", dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e con data di rilascio non superiore a tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza;
- ricevuta versamento dell'importo di euro 516.46 da effettuare tramite c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense, o tramite bonifico su IBAN IT.89.N.07601.03200.000049539000, quale tassa di iscrizione "una-tantum";
- ricevuta versamento dell'importo di euro 168.00 da effettuare sul prestampato c/c postale n. 8003, causale: "tasse e concessioni governative";
- fotocopia tesserino del codice fiscale.
L'invio dovrà avvenire presso il seguente indirizzo:
"Consiglio Nazionale Forense - Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti - presso la sede di Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 ROMA".

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