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Data: 07/03/2018 18:31:00 - Autore: Redazione di Redazione - Il precario della PA vittima di di un abuso di contratti a termine deve essere risarcito e il responsabile va sanzionato, ma non è necessaria la stabilizzazione del contratto di lavoro. È quanto ha deciso la Corte di Giustizia Ue nella causa C-494/16, riguardante una dipendente del Comune di Valderice assunta con una sfilza di contratti a termine che si era rivolta al tribunale di Trapani per invocare la stabilizzazione del contratto oltre al risarcimento del danno. Perdita di chances: prova diabolicaIl tribunale - premettendo che nell'ordinamento italiano solo nel privato è prevista la trasformazione automatica del contratto a termine in indeterminato in caso di abuso, mentre nel pubblico viene riconosciuto solo un risarcimento in denaro e ricordando la sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016 che ha stabilito, al fine di assicurare uguaglianza di trattamento tra entrambi i settori, il diritto all'indennità forfettaria senza obbligo di prova e un risarcimento per la perdita di chance con prova a carico del lavoratore – ha chiesto ai giudici del Lussemburgo se la normativa italiana in tal caso rispettasse i principi di equivalenza ed effettività stabiliti dalla normativa europea. Invero, secondo il tribunale siciliano, sul lavoratore graverebbe, ai fini del risarcimento della perdita di chances, una sorta di "prova diabolica", perché sarebbe impossibile provare, sia pure mediante presunzioni, la vittoria ipotetica di un eventuale concorso pubblico mai bandito. Il risarcimento, così, sarebbe solo apparente e al lavoratore spetterebbe soltanto la liquidazione dell'indennità determinando in tal modo una discriminazione tra lavoratori pubblici e privati. Corte Ue: precari risarciti ma non stabilizzatiNella sentenza odierna, la Corte Ue ribadisce che gli Stati membri hanno discrezionalità nella scelta degli strumenti per contrastare l'abuso dei contratti a termine e che il diritto europeo non prevede l'obbligo di far conseguire all'abuso stesso la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Quanto al principio di effettività, la Corte ritiene che la normativa italiana, come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite, non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori. Spetterà, comunque, al giudice nazionale, "alleggerire", mediante l'uso di presunzioni, l'onere della prova, a carico del lavoratore in relazione alla perdita di chances lavorative.
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