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Data: 08/03/2018 19:25:00 - Autore: Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti - Gli strumenti di misurazione della velocità, al pari di qualsiasi altro strumento elettronico, sono naturalmente soggetti a variazione delle caratteristiche - con conseguenti alterazioni in relazione ai valori misurati - in ragione dell'invecchiamento dei suoi componenti, ma anche per urti accidentali, vibrazioni, shock meccanici e termici. Pertanto, la mancanza di verifiche periodiche in relazione alla loro completa efficienza potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento. Ciò posto, appare quanto mai necessaria la taratura periodica dell'apparecchiatura rilevatrice della velocità, controllo, peraltro, che deve espressamente essere indicato come avvenuto nel verbale di contestazione, atteso che solo in questo caso l'accertamento della violazione può ritenersi affidabile, con la conseguenza che spetterà all'opponente provare il difetto di fabbrica, di installazione ovvero il malfunzionamento dell'apparecchio. In mancanza di tali elementi il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità massima sarà da considerarsi nullo. Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5227, pubblicata in data 6 Marzo 2018, relatore dott. P. D'Ascola. La vicendaUn automobilista impugnava dinnanzi al Giudice di pace di Fabriano il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma VIII, CdS, in relazione al superamento del limite di velocità massima consentito, emesso a seguito di rilevamento della Polizia Stradale effettuato con apparecchiatura autovelox. La domanda veniva accolta in primo grado, tuttavia, sul gravame proposto dalla Prefettura il Tribunale di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello rigettando così l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, sulla scorta del fatto che, a dire della corte di merito, le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla L. 11 Febbraio 1991, n. 273. Propone ricorso per cassazione l'automobilista, articolato in tre diversi motivi di illegittimità della sentenza. La Corte di Cassazione ritiene che le doglianze prospettate dal ricorrente vadano accolte per altri versi e, in particolare, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma VI, CdS, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Autovelox: taratura necessaria e indicata nel verbale a pena di nullitàLa Suprema Corte ripercorre il percorso motivazionale della sentenza della Consulta, ricordando come la stessa <<ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura".>>. Ciò posto, nel caso di specie, conclude affermando come <<la taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.>>. In definitiva, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione. |
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