Data: 18/03/2018 12:00:00 - Autore: Mara M.
di Mara M. - L'art. 512 c.p.p. sancisce la possibilit� − su richiesta di parte − che il giudice del processo dia lettura delle dichiarazioni rese a titolo di sommarie informazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, ai difensori delle parti private e al giudice dell'udienza preliminare, ove si verifichi una sopraggiunta (e non prevedibile) impossibilit� che i soggetti che le hanno rilasciate depongano sugli stessi fatti in sede dibattimentale.

Lettura atti per sopravvenuta impossibilit� di ripetizione

La ratio della norma si rintraccia chiaramente nella volont� del legislatore di non "mandare perse" le conoscenze assunte in fase di indagine o durante l'udienza preliminare.

� necessario, tuttavia, che l'impossibilit� dei dichiaranti a testimoniare nel processo non fosse prevedibile, dalla parte processuale interessata, al momento del rilascio delle dichiarazioni di cui sopra (la lettera della norma parla precisamente di "fatti o circostanze imprevedibili" quali cause dell'impossibilit� di ripetizione). In caso contrario, il giudice del giudizio non potr� ammettere la lettura dibattimentale di tali dichiarazioni. Ci� per evitare facili strumentalizzazioni.

La giurisprudenza sull'utilizzabilit� delle sommarie informazioni

In tema di utilizzabilit� durante il processo delle sommarie informazioni ai fini della formazione della prova, � possibile confrontare una fiorita giurisprudenza di legittimit�.

Et� avanzata come prevedibile causa di impossibilit� a testimoniare?

Ad esempio, la sent. Cass. n. 24688/2016 stabilisce la non rilevanza dell'et� anagrafica del dichiarante, ai fini della prevedibilit� dell'impossibilit� di questi a deporre durante il processo. In particolare, gli Ermellini sottolineano che la futura non ripetibilit� delle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti non pu� presumersi unicamente in virt� della (lontana) data di nascita della stessa; ma pu� prevedersi, ad esempio, conoscendo lo stato di malattia seria e ingravescente che affligga eventualmente il soggetto.

Quando pu� parlarsi di impossibilit� sopravvenuta a testimoniare

A proposito, poi, dell'impossibilit� sopravvenuta a testimoniare della persona informata dei fatti (e quindi, dell'ammissibilit� della lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale), la sent. Cass. n. 16445/2014 dice che non � sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche di cui all'art. 159 c.p.p. (da condurre nel luogo di nascita, in quello dell'ultima dimora anagrafica etc.); ma � richiesto altres� che il giudice ponga in essere ogni altro accertamento idoneo alla specifica situazione personale del dichiarante, quale risultante dagli atti.

Lettura della denuncia-querela

Ancora, si veda la sentenza Cass. n. 51416/2013 a proposito della lettura in dibattimento della denuncia-querela, quando il querelante − per fatti o circostanze sopraggiunti e imprevedibili − non possa pi� essere escusso in fase di processo. In questo caso, si sottolinea come l'atto non rilevi soltanto formalmente quale condizione di procedibilit� (come avveniva in passato in base all'art. 511, IV co c.p.p.), ma anche contenutisticamente con finalit� probatoria.

Dichiarazioni acquisite ex art. 512 per basare una sentenza di condanna?

Infine, ricordiamo la sentenza di Cassazione n. 14807/2012 che − sulla scorta di un principio richiamato dalla giurisprudenza europea (vedi art. 6 CEDU) − ribadisce l'impossibilit� di fondare la responsabilit� dell'imputato, unicamente o in maniera preponderante, su dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.


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