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Data: 12/03/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non sussiste alcuna pregiudizialitā tra il giudizio di nullitā del matrimonio concordatario e quello avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio: trattasi di procedimenti autonomi, con finalitā e presupposti differenti. Pertanto, il coniuge, cattolico praticante, non potrā invocare il diritto a sottoporre al solo Tribunale rotale la questione riguardante lo scioglimento delle sue nozze. La vicendaLo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 5670/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo. Il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e posto a carico dell'uomo un assegno mensile di mantenimento nei confronti dell'ex moglie, pari a 800 euro. La decisione, nonostante l'impugnazione da parte dell'onerato, veniva confermata dalla Corte d'Appello. Divorzio e nullitā matrimonio concordatario sono procedimenti autonomiAnche il ricorso per Cassazione si risolve in un nulla di fatto e sul punto viene richiamato l'insegnamento giā consolidatosi nella giurisprudenza di legittimitā. Gli Ermellini, infatti, ricordano che "il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale fa questione dello scioglimento del suo matrimonio, č inammissibile, atteso che nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste alcun diritto di tal fatta". Neppure, prosegue la sentenza, sussiste alcun rapporto di pregiudizialitā tra il giudizio di nullitā del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa e aventi finalitā e presupposti distinti. Il ricorso dell'uomo, pertanto, va dichiarato inammissibile.
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