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Data: 12/03/2018 09:54:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È ammissibile il riconoscimento di un contributo economico, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, nei confronti della ex moglie casalinga, che si è sempre dedicata alla famiglia, la cui età avanzata rende difficile riuscire a trovare un'occupazione. Tuttavia, a mettere in dubbio la concreta spettanza dell'assegno divorzile nei confronti della donna è la sua relazione con un altro uomo. La vicendaÈ questa la situazione sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 4768/2018 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso dell'ex marito che si era visto condannare dalla Corte d'Appello al versamento di un assegno di divorzio nei confronti della moglie determinato in 800 euro mensili. Nonostante in un primo momento il Tribunale, investito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, avesse dichiarato inammissibile la domanda relativa all'assegno (perchè proposta tardivamente), il giudice a quo ha ritenuto che l'assegno potesse essere riconosciuto, oltre che modificato, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. Nel caso in esame, tali motivi sono stati rinvenuti nell'avanzare dell'età della ex, situazione che avrebbe reso sempre più problematico il reperimento di un'occupazione, nonché nella cessazione dell'assegno separativo, dovuto alla pronuncia di scioglimento del vincolo. Inoltre, la Corte aveva rilevato una forte sproporzione reddituale tra le parti in favore del marito precisando come il matrimonio della coppia fosse durato trent'anni e che, poiché la moglie nel durante aveva svolto esclusivamente l'attività di casalinga, non percepiva alcuna pensione e non svolgeva attività lavorativa Cassazione: la sentenza di divorzio passa in giudicato "rebus sic stantibus"Avverso questa pronuncia propone ricorso in Cassazione l'ex marito, ma non coglie nel segno la sua doglianza secondo cui la domanda della ex sarebbe dovuta essere dichiarata improcedibile o inammissibile in mancanza della prova del passaggio in giudicato della pronuncia di cui si è chiesta la modifica. Sul punto, rammenta la Cassazione, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 9 (come modificato dalla L. n. 436/1978, art. 2 e dalla L. n. 74/1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. Sul punto, la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Divorzio: assegno a rischio se la ex forma una famiglia di fatto con un altroPer gli Ermellini, merita invece accoglimento il motivo con cui l'uomo lamenta che il giudice a quo non si sia pronunciato sulla richiesta di prova testimoniale, tempestivamente formulata davanti al giudice del reclamo, avente ad oggetto la dimostrazione di una convivenza more uxorio tra la ex moglie e un altro uomo. Infatti, la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza di una convivenza avente i contenuti di stabilità e continuità necessari per configurare una famiglia di fatto, ha omesso di valutare i capitoli di prova articolari dal ricorrente e incidenti sul deficit probatorio posto a base della decisione. Sul punto dovrà pertanto pronunciarsi il giudice del rinvio. |
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