Data: 12/03/2018 15:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Con la circolare n. 5/2018 (sotto allegata), l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative su diverse problematiche relative all'installazione e utilizzazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo sul luogo di lavoro.

L'obiettivo, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del dlgs. n. 151/2015 che ha modificato l'art. 4 della legge n. 300/1970, è quello di "contemperare, da un lato, l'esigenza afferente all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori".

Quattro le questioni trattate (istruttoria delle istanze presentate; tutela del patrimonio aziendale; telecamere; dati biometrici) che vanno in un certo modo ad ampliare la facoltà di installazione degli impianti nelle sedi di lavoro.

Tra le novità, infatti, si segnala la possibilità che la telecamera inquadri direttamente il dipendente, che non venga specificato il numero e la posizione delle telecamere e che i sistemi di riconoscimento antropometrico, ove indispensabili allo svolgimento della prestazione, non siano soggetti alla procedura consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale.

Vediamo nel dettaglio, i chiarimenti dell'Ispettorato:


Videosorveglianza lavoro: istruttoria delle istanze

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Una delle prime questioni chiarite dalla circolare riguarda le modalità secondo le quali effettuare l'istruttoria in ordine alle istanze presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori. Tale attività, premette l'Ispettorato, non coinvolgendo aspetti tecnici particolari, può essere demandata "al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante all'interno delle varie unità organizzative dell'Ufficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico".

L'oggetto della valutazione infatti si fonda sull'effettiva "sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale".

Le telecamere possono inquadrare il dipendente

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Di conseguenza, spiega l'Ispettorato, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni usate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, "particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l'efficacia dello stesso strumento di controllo".

Da qui la possibilità che possa esservi una ripresa dei lavoratori. La stessa dovrebbe avvenire, dice la circolare, "in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, 'l'angolo di ripresa' della telecamera oppure 'l'oscuramento del volto del lavoratore'".

Telecamere: non occorre specificare posizione e numero

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Analogamente, in tema di videosorveglianza, precisa la circolare, "non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo". Questo perché, si spiega nel testo, lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo, pertanto, sarebbe scarsamente utile una istruttoria basata su planimetrie che possono variare nel breve periodo. Oltre al fatto che un provvedimento autorizzativo sulla base di documentazione "fotografica" dello stato dei luoghi in un dato momento, rischierebbe di perdere efficacia nel momento in cui lo stesso venga modificato per le esigenze aziendali.

Controlli lavoratori: oggetto non modificabile

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In ultimo, precisa ancora la circolare, il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall'istante con la richiesta. Pertanto, "l'attività di controllo è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione".

Nel corso degli eventuali controlli ispettivi successivi all'autorizzazione, quindi, si dovrà verificare che le modalità d'uso degli strumenti di controllo siano perfettamente conformi con le finalità dichiarate.

Sì ai controlli a distanza dei lavoratori per la tutela del patrimonio aziendale

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Uno degli elementi di novità introdotti dalla recente normativa è rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale, quale ragione che giustifica il controllo a distanza dei lavoratori.

Si tratta di un presupposto che, spiega la circolare dell'Ispettorato, necessita di attenta valutazione, perché la nozione di "patrimonio aziendale" è talmente ampia da rischiare di non fungere da "idoneo filtro" all'ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale, non può bastare una generica motivazione di "tutela del patrimonio aziendale" ma la stessa, ai fini dell'autorizzazione, va necessariamente declinata.

Ciò in conformità sia ai principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, come affermato dal Garante della privacy, sia ai dettami della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 84/5902).

Telecamere sul lavoro: ok a immagini in tempo reale

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Ove sussistano ragioni giustificatrici, ricorda, inoltre, l'Ispettorato, è autorizzabile da postazione remota anche la visione delle immagini "in tempo reale" e non solo di quelle registrate dalle telecamere. Tuttavia, l'accesso delle prime "deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati" e in entrambi i casi deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Non solo. Il "perimetro" spaziale di applicazione della disciplina in esame, comprende anche i luoghi esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci), previa autorizzazione con specifico accordo tra le organizzazioni sindacati o provvedimento dell'Ispettorato, mentre sono da escludere le "zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa".

Dati biometrici anche senza accordo

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Un ultimo chiarimento riguarda, infine, l'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici. Sul punto, rammenta l'Ispettorato, Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, evidenziando come "l'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti 'sensibili' in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività". Conseguentemente, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l'utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, conclude l'Inl, "può essere considerato uno strumento indispensabile a '...rendere la prestazione lavorativa...' e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge".


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