Data: 13/03/2018 15:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 1722/2018 qui sotto allegata, il Giudice di pace di Milano si è confrontato in maniera interessante con la questione relativa alla legittimità e alla portata dei poteri di accertamento delle violazioni del codice della strada da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico ex art. 17, comma 133, della legge numero 127/1997.

La vicenda, nel dettaglio, riguardava due verbali con i quali al ricorrente era stato contestato di aver sostato, in un caso, in uno spazio riservato ad altri veicoli e, nell'altro caso, in un'area riservata ai residenti. Entrambe le violazioni erano state rilevate da ispettori dell'ATM – Azienda Trasporti Milanese.

Infrazioni rilevate da "sostituti"

Il Giudice di Pace, partendo dall'articolo 12 del codice della strada che si occupa di soggetti legittimati a rilevare le violazioni, ha risolto l'annosa questione giurisprudenziale circa l'effettiva portata dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge numero 127/1997 ritenendo che tali previsioni, nelle quali è sancita la facoltà di nominare altri soggetti per il rilevamento delle infrazioni delle norme del codice della strada, debbano essere considerate un'eccezione alla regola, "dettata per far fronte a specifiche necessità delle grandi aree urbane di ausilio nel controllo della sosta".

I limiti all'accertamento dell'ATM

Con particolare riferimento agli ispettori dell'azienda di trasporti, quindi, alla luce di quanto statuito dalle predette norme, per il giudice milanese deve ritenersi che la loro legittimazione ad elevare contravvenzioni sia limitata alle aree urbane in concessione all'azienda stessa e alle corsie riservate al trasporto pubblico pur non oggetto di concessione, senza estendersi anche alle zone estranee rispetto a quelle appena indicate.

Si ringrazia l'Avv. Fabio Previti per la cortese segnalazione


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