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Data: 14/03/2018 15:00:00 - Autore: Barbara Pirelli Inauguriamo oggi la nuova rubrica "Diritto pret-a-porter" ideata dall'avv. Barbara Pirelli, con un'analisi sulla sentenza della Cassazione che ha fatto chiarezza sulle conseguenze del portare con sè uno spray al peperoncino. Portare con sé uno spray al peperoncino è reato?A rispondere a questa domanda è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8624/2018, che ha precisato che : "una bomboletta spray al peperoncino non può considerarsi ne un'arma da guerra e neppure un'arma chimica".Va, invece, considerata una comune arma da sparo per il cui porto non è ammessa la licenza ai sensi dell'art.699 c.p. Dunque, non si configura il reato di cui all'articolo 4 della legge n. 895/67 (disposizioni per il controllo delle armi). Per quanto riguarda le bombolette per la difesa personale le stesse devono contenere un principio attivo "oleoresin capsicum"; il prodotto nebulizzato non deve, dunque, recare offesa alla persona. In particolare, queste bombolette devono contenere una miscela non superiore a 20 ml e la percentuale di oleoresin capsicum non deve essere superiore al 10% , infine, la gittata non deve superare i 3 metri. Nel caso in questione la bomboletta contenente "oleoresin capsicum" era di 40 ml e la gittata era di 5 metri. Non avendo rispettato le caratteristiche richieste il porto della bomboletta é stato considerato antigiuridico ma é stata applicata la fattispecie residuale contravvenzionale di cui all'art. 699 del codice penale e non il delitto previsto dall'articolo 4 della legge 895/67. Leggi anche: Andare in giro con lo spray al peperoncino è reato?
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