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Data: 13/03/2018 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme non riscosse oggetto di un assegno circolare è un argomento molto spinoso, sul quale è di recente intervenuta un'importante pronuncia di legittimità che ha fatto chiarezza sui termini entro i quali colui che ha richiesto l'assegno può ripetere le somme destinate al suo pagamento. L'assegno circolare secondo la CassazioneLa sentenza alla quale ci si riferisce è la numero 5889/2018 qui sotto allegata, con la quale la Corte di cassazione ha anzitutto precisato che le caratteristiche dell'assegno circolare sono tali da permettere di identificare il rapporto tra il suo titolare e l'istituto bancario come un mandato. Si tratta, infatti, di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito per un importo disponibile al momento dell'emissione, che può essere pagato a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente. Vai alla guida L'assegno circolare Decorrenza della prescrizioneDato per assodato che il mandato è sempre revocabile, per la Corte deve ritenersi che, se vi è stata revoca, il diritto alla restituzione della somma può essere fatto valere anche se pende il termine triennale per l'azione cartolare del beneficario. La prescrizione decennale decorre a partire dalla revoca. Una volta che invece è decorso il termine triennale, il beneficiario dell'assegno circolare non può più ottenerne il pagamento, con la conseguenza che colui che ha richiesto tale titolo di credito può ripetere la provvista dal cd. Fondo depositi dormienti anche senza revocare il mandato, che viene oggettivamente meno. In quest'ultimo caso, la prescrizione del diritto inizia a decorrere dallo spirare del triennio. |
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