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Data: 14/03/2018 18:36:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il codice deontologico degli psicologi, all'articolo 31, si occupa delle prestazioni professionali a persone minorenni o interdette, stabilendo che le stesse sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela su tali soggetti. Il Dott. Marco Pingitore e il Dott. Gustavo Sergio, tuttavia, hanno recentemente proposto una modifica di tale articolo (illustrata nel documento qui sotto allegato), tesa a conferire un nuovo ruolo al soggetto incapace, coinvolgendolo attivamente nella procedura di autorizzazione. La volontà del minoreIspirandosi alla recente legge sul biotestamento, la proposta prevede che il trattamento sanitario della persona minorenne o interdetta sia subordinato al consenso informato espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore del soggetto interessato, tenendo conto della volontà di quest'ultimo in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Il destinatario effettivo del trattamento, quindi, viene posto al centro del processo decisionale anche qualora incapace, valorizzando la sua capacità di discernimento. Finalità della propostaLa proposta di modifica del codice deontologico, insomma, si pone come fine quello di "cambiare la posizione, assolutamente marginale allo stato attuale, della persona minorenne/interdetta sottoposta a trattamento sanitario: da soggetto passivo che subisce, in ogni caso, un'etero determinazione relativamente alla sua salute, ad un soggetto attivo e informato, che possa avere la possibilità di esprimere la propria opinione sul trattamento sanitario proposto". |
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