Data: 16/03/2018 10:11:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - La compravendita di immobile in bitcoin potrebbe configurarsi come operazione sospetta e il notaio dovrebbe valutare l'opportunit� di procedere alla relativa segnalazione antiriciclaggio.

A questa conclusione � arrivato il Notariato, con la risposta al quesito n. 3-2018/B "Antiriciclaggio � Compravendita di immobile � Pagamento del prezzo in bitcoin" (sotto allegata) prendendo posizione sulla definizione di bitcoin e criptovalute e, soprattutto, sulla tracciabilit� dei pagamenti in bitcoin.

Il caso di specie riguarda l'acquisto di un immobile con pagamento del prezzo in bitcoin.

La domanda �: il pagamento del prezzo di vendita in bitcoin, o altra criptovaluta, viola le norme sulle limitazioni dell'uso di denaro contante e quelle sull'indicazione analitica dei mezzi di pagamento?

Notariato, bitcoin � uno strumento di pagamento

Nell'inquadrare la problematica, i relatori, Ugo Bechini e Maria Concetta Cignarella, chiariscono in primis che le criptovalute sono da considerare strumenti di pagamento e non, invece, strumenti finanziari. A tal proposito c'� la sentenza C-264/14 della Corte di giustizia europea e la risoluzione 72/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate. Entrambe concordano sul fatto che il bitcoin � una tipologia di "moneta virtuale" o meglio "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale, la cui circolazione �si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato. Si tratta, pertanto, di un sistema decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica n� ad una autorit� centrale�.

Una pubblicazione del Notariato aveva gi� rilevato che �il bitcoin non ha valore intrinseco, quale unit� di misura, in quanto il suo valore � legato dal volume di scambi con altre valute e non � condizionato da politiche monetarie ma solo da domanda/offerta all'interno del mercato virtuale�.

Bitcoin e antiriciclaggio

Per rispondere al quesito l'analisi del Notariato si sposta sulla valutazione dei riflessi circa la tracciabilit� dei pagamenti e delle norme sulla limitazione all'uso del contante.

Il cosiddetto "contante digitale" �ha una discreta limitazione nella circostanza per cui, mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale pu� essere testimone di una traditio che avviene in sua presenza, con ci� rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del flusso anonimo del contante�; nel caso del bitcoin, invece, la transazione potrebbe essere definita apparente, poich� arriva da un conto �che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarit�, ma il tutto senza che possa esservi il bench� minimo riscontro della veridicit� di tali dichiarazioni�.

Ai fini antiriciclaggio, dunque, l'utilizzo del sistema informatico non garantisce l'identit� del soggetto che utilizzi criptovalute.

Secondo il quesito, il Notariato non pu� fornire risposte univoche, considerata �la scottante attualit� e la particolare complessit� della materia in questione� poich� maggiore grado di approfondimento nelle sedi opportune per cui �le considerazioni riportate devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di massima�. Tutto ci� premesso �in fattispecie come quella prospettata si pone un'oggettiva impossibilit� di adempiere ai summenzionati obblighi antiriciclaggio, si suggerisce una valutazione circa l'opportunit� di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta�.

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