Data: 19/03/2018 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l'addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell'altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status, infatti, consente di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 6145/2018 (qui sotto allegata) nel respingere il ricorso di una donna nei confronti dell'ex marito.

La vicenda

La signora aveva impugnato, senza esito positivo, la sentenza non definitiva, che aveva accolto la domanda di separazione avanzata dal coniuge.

In Cassazione, la donna si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale (ex art. 151, primo comma, c.c.) sebbene il marito avesse proposto domanda di separazione con addebito e nonostante ella si fosse opposta alla richiesta di separazione.

In sostanza, secondo la ricorrente, i giudici avrebbero fondato la decisione su di una causa petendi (primo comma dell'art. 151 c.c.) non dedotta dall'uomo, che aveva, invece, fondato la richiesta di separazione esclusivamente sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della moglie.

La disaffezione del coniuge giustifica la sentenza non definitiva di separazione

Gli Ermellini, tuttavia, rammentano come l'art. 709-bis c.p.c. sancisca in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo "status", la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status" (cfr. Cass., n. 10484/2012; Cass., n. 20666/2017).

La situazione di intollerabilità della convivenza, precisa il Collegio, può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.

Pertanto, il Tribunale sarà tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo a essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni.

Tale pronuncia non definitiva costituisce "uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti dei coniuge economicamente più debole".
Da un lato, infatti, rimane sempre la possibilità di richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze.
Dall'altro lato, invece, si evidenzia l'effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.


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