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Data: 20/03/2018 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - L'avvocato può chiedere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento anche via fax, purchè invii l'istanza al numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non a un qualsiasi numero dell'ufficio giudiziario. È quanto ha affermato la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 10793/2018, depositata il 12 marzo scorso (sotto allegata), ribadendo principi pacificamente ammessi dalla giurisprudenza. La vicendaNella vicenda, la S.C. ha deciso in merito all'impugnazione della sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, ha rideterminato la durata della pena in 10 mesi di reclusione, nei confronti di due imputati "per i reati previsti dagli artt. 81 capoverso, 110 e 734 cod. pen. e 181, comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; nonché dagli artt. 61 n. 2, 110 e 349 cod. pen.". Gli imputati adivano piazza Cavour, lamentando tra l'altro, la violazione del diritto di difesa, in quanto i giudici d'appello non avevano preso in considerazione la richiesta di rinvio del processo inviata via fax (al numero della cancelleria penale della corte d'appello) unitamente alla certificazione medica che attestava l'impossibilità di uno dei imputati a presenziare al dibattimento da parte della difesa tecnica stante l'assoluto impedimento a comparire. Legittimo impedimento avvocato via faxGli Ermellini sul punto concordano. Rileva, infatti, la Corte come sia pacifico in giurisprudenza che "l'inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario" (cfr., tra le altre, Cass. n. 535/2016). Inoltre, precisano ancora da piazza Cavour, "l'invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore non comporta l'onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell'esistenza dell'istanza". Nel caso di specie, il numero di fax corrispondeva proprio all'ufficio del dibattimento penale della Corte salernitana e l'istanza, in ogni caso, risultava essere tempestivamente prodotta. Ciononostante, nessun provvedimento risulta essere stato adottato, l'istanza di rinvio non è stata esaminata, tant'è che all'udienza, nell'assenza del difensore fiduciario, è stata pronunciata la sentenza. Va da sé, conclude la Cassazione, che debba disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
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