Data: 19/03/2018 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Ritorniamo sulle multe inflitte con autovelox grazie ad una sentenza di annullamento emessa dal Giudice di Pace di Fondi (Latina), Avv. Giovanni Pesce, depositata il 31 gennaio 2018 e relativa ad un'infrazione elevata dalla Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio.
Il Magistrato non togato, di cui non è la prima volta che tessiamo le lodi (cfr. commento del 15 gennaio 2018 alla pronuncia quale GdP di Terracina), affronta con ordine e padronanza assoluta le questioni sottopostegli dal ricorrente, tutelato dall'Avv. Roberto Iacovacci, legale del foro di Latina estensore del ricorso nell'interesse dell'automobilista sanzionato ai sensi dell'art. 142, 8° co., Codice della Strada; la sua pronuncia può essere compendiata nel modo che segue.
1. La questione affrontata
2. Il rispetto del limite imposto, non il controllo a sorpresa
3. La motivazione e il verdetto di annullamento

La questione affrontata

LIA Law In Action si è occupata spesso del tema degli autovelox mobili.
Il ricorrente si duole dell'irregolarità della segnaletica stradale di preavvertimento e dell'illegittimo utilizzo del dispositivo per insussistenza delle prescritte verifiche e tarature.
In prima battuta, il GdP ricorda che alla fattispecie si applica la c.d. Circolare Maroni (DM del 14 agosto 2009) e non la c.d. Direttiva Minniti (vale a dire il DM del 15 agosto 2017, sempre ferragostano!), nel rispetto "delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione".

Il rispetto del limite imposto, non il controllo a sorpresa

Il fine dello Stato è il rispetto del limite di velocità apposto in loco, non certo il controllo "a sorpresa", che confligge con la ratio legis di siffatti controlli dell'andatura.
Il Comune di Monte San Biagio non ha dato - nel corso del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa - dimostrazione che l'apparecchio autovelox mobile usato sia stato segnalato tempestivamente almeno quattrocento metri prima del punto di rilevamento, come ad esempio raccomanda Cass. Pen. n. 11131 del 13 marzo 2009, e che tale presegnalazione interessasse tutte le traverse esistenti nel tratto di strada su cui si esperivano i controlli.
Il cartello stradale che effigia il classico "cappellino" dei pizzardoni non è sufficiente alla presegnalazione dell'autovelox mobile.
Tale segnale indica la sola presenza degli vigili urbani, ma non specifica la finalità del rilevamento della velocità.
Dunque, il Comune non ha adeguatamente segnalato il punto di rilevamento, cioè il punto in cui si trovava materialmente l'autovelox mobile.
Oltretutto, nella fattispecie decisa dal GdP di Fondi il segnale era posizionato al di fuori della sede stradale in un punto assolutamente non visibile per l'automobilista.
Il Comune resistente non ha contestato la circostanza e si sono così dispiegati gli effetti della non contestazione dell'art. 115 c.p.c.; inoltre, dalla stessa documentazione fotografica depositata dal Comune opposto si deduce con chiarezza la presenza di alberi a copertura della visuale.
Infine, l'ente non ha prodotto alcun verbale periodico del test di verifica limitandosi alla vuota formula della perfetta funzionalità verificata prima dell'uso, non è dato sapere "come, quando e da chi".

La motivazione e il verdetto di annullamento

Il ricorso presentato dal contravventore è fondato e l'opposizione alla sanzione viene accolta dal GdP di Fondi.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le due parti antagoniste e costituite.
La pronuncia, emessa il 20 dicembre 2017 con il n. 462/2017, è stata pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 31 gennaio 2018.

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