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Data: 19/03/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La legge Gelli, istituendo un doppio binario della responsabilità medica, ha stabilito che, mentre la struttura sanitaria risponde nei confronti dei pazienti a titolo contrattuale, la responsabilità dei medici è in generale di natura extracontrattuale. Tale regola conosce però un'importante eccezione: quella in cui il sanitario abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. In tal caso la sua responsabilità non è quella di cui all'articolo 2043 c.c., ma quella di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. Medico libero professionista, responsabilità contrattualeUna delle prime pronunce sul punto arriva dal Tribunale di Milano che, con la sentenza numero 1654/2018 (sotto allegata), ha accolto le ragioni di una paziente che invocava la responsabilità del dentista libero-professionista per la mancata riuscita di alcuni trattamenti odontoiatrici ai quali la donna si era sottoposta per raggiungere un miglior aspetto estetico. La prova spetta al medicoPosto che il sanitario, avendo assunto un'obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, era chiamato a rispondere del suo operato a titolo contrattuale, egli, dinanzi all'allegazione della donna circa l'inesatto adempimento da parte sua delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso tra le parti, avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito esattamente le proprie prestazioni o che queste implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà tali da limitare la responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave. In assenza di tale prova e posto che invece la paziente aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del rapporto professionale intercorso con il dentista e la tipologia di prestazioni rese da quest'ultimo, il sanitario non potrà quindi sottrarsi dal risarcire la donna dei danni che le ha cagionato nell'esecuzione della propria prestazione. |
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