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Data: 19/03/2018 20:35:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la sentenza del 27 febbraio 2018 qui sotto allegata, destinata a non passare inosservata, il Tribunale di Verona ha disapplicato l'articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 132/2014, rigettando, in una causa avente a oggetto un sinistro stradale che non era stata preceduta da un tentativo di negoziazione assistita, le istanze delle parti di assegnazione del termine per comunicare l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tutela giurisdizionale effettivaPer il giudice non può non tenersi conto del fatto che, con sentenza del 14 giugno 2017, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che le ADR obbligatorie non possono ritenersi compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva quando, tra le altre cose, generano costi ingenti per le parti. In tali casi, le norme che le disciplinano vanno disapplicate in quanto contrastanti con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. I costi della negoziazione assistitaDa qui la sorte assegnata dal Tribunale di Verona alla negoziazione assistita: tale procedura, prevedendo l'intervento obbligatorio dell'avvocato, comporta dei costi per le parti che, tenuto conto dei criteri di determinazione dei compensi per i legali, non possono dirsi contenuti. Oltretutto, al fine di escludere la rilevanza di tale profilo, non può neanche obiettarsi che i costi per l'assistenza difensiva possono poi essere recuperati dalla parte vittoriosa nel giudizio eventualmente instaurato dopo la negoziazione o in virtù di una transazione raggiunta con la controparte "poiché tali esiti sono incerti sia nell'an che nel quando, mentre ciò che la Corte di giustizia ... ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione". Vai alla guida La negoziazione assistita |
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