|
Data: 21/03/2018 15:00:00 - Autore: Barbara Pirelli
La seconda puntata della nuova rubrica "Diritto pret-a-porter" ideata dall'avv. Barbara Pirelli, parte dall'analisi di una recentissima ordinanza della Cassazione, la n. 5490/2018, che ha fatto chiarezza su cosa può rientrare nelle spese straordinarie in favore dei figli. Trattamenti estetici della figlia: sono spese straordinarieCome già noto, i coniugi separati o divorziati sono tenuti nella misura del 50% (o in misura diversa stabilita dal giudice) a sostenere tutte le spese straordinarie (cioè non prevedibili) in favore dei figli. Dunque, di regola, entrambi i genitori contribuiscono a partecipare alla suddivisione delle spese ad esempio per l'acquisto dell'apparecchio ortodontico, degli occhiali da vista o per visite specialistiche per i figli. Allo stesso modo (secondo la recente pronuncia della Cassazione in commento) i coniugi sono tenuti a dividere le spese anche se la figlia deve sottoporsi ad un trattamento estetico finalizzato ad eliminare un difetto imbarazzante(eliminazione di peluria sul viso). In casi simili, l'altro genitore non potrà sottrarsi al pagamento della metà di questa spesa, se deciderà di farlo dovrà sostenere la futilità della spesa attraverso un valido dissenso. La Suprema Corte ha, altresì, sottolineato che il coniuge affidatario non ha l'obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro coniuge, circa l'opportunità di sostenere spese straordinarie che costituiscono di regola "decisioni di maggiore interesse per i figli". Dunque, da parte dell'altro coniuge, anche in assenza di preavviso, sussiste sempre un obbligo di rimborso verso l'altro coniuge salvo che non abbia provato un valido motivo di dissenso circa l'inutilità della spesa.
|
|