Data: 20/03/2018 11:00:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco
Avv. Alessandra E. Di Marco - Con ordinanza del 10 gennaio 2018, depositata il 14 marzo 2018 (sotto allegata), la prima sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione attinente la natura giuridica delle circostanze ex art. 12, co. 3 d.lgs 286/1998.
In particolare osserva la Corte che con riguardo alla natura delle circostanze indicate in detto articolo vi è contrasto giurisprudenziale in quanto, in taluni casi le stesse circostanze sono state ritenute aventi natura di aggravanti speciali, in altri casi invece sono state considerate quale figura autonoma di reato, con conseguenti riflessi sul regime delle sanzioni applicabili.

Favoreggiamento immigrazione clandestina: circostanze aggravanti o figura autonoma di reato?

Ed invero laddove le circostanze indicate al comma 3, dell'art 12 d.lgs 286/1998, dovessero ritenersi figura autonoma di reato, l'ulteriore elemento di discrimine andrebbe identificato in un ulteriore elemento concreto, ovvero nell'effettivo ingresso o meno dello straniero a seguito della condotta del reo.
Tale evento inciderebbe dunque in concreto sulla determinazione della sanzione ultima da applicare al caso concreto. Viceversa, laddove le condotte indicate dal comma 3 si dovessero ritenere semplicemente circostanze aggravanti "speciali" rispetto alla figura tipica e principale indicata al comma 1 dell'art. 12 d.lgs 286/1998, si avrebbe un aumento in concreto della sanzione ultima da applicare al caso di specie.

Condotte ex art. 12, co. 3 d.lgs 286/1998: figura autonoma di reato?

Se si accoglie la teoria secondo cui le condotte di cui all'art. 12, co. 3 d.lgs 286/1998 sono da considerarsi quali condotte che danno origine a figure autonome di reato la Corte è chiamata altresì a specificare se, tale figura autonoma di reato, debba identificarsi come un reato di pericolo o a "consumazione anticipata", ovvero se la condotta potrà ritenersi pienamente integrata ed il delitto consumato, con la sola condotta di chi agevola, in modo clandestino, l'ingresso sul territorio dello Stato di uno straniero, senza che rilevi in nessun modo poi la situazione di fatto inerente l'effettivo ingresso o meno sul territorio dello straniero stesso.
Non resta che attendere la pronuncia definitiva delle Sezioni Unite per comprendere quale disciplina debba trovare di fatto applicazione.
Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
alessandradimarco@virgilio.it

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