Data: 20/03/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La diffusione di Internet ha moltiplicato i casi di pubblicazione sulla rete di contenuti diffamatori, siano essi rappresentati da foto poco lusinghiere, post o articoli.

In simili ipotesi, se tentare il dialogo con chi ha pubblicato il contenuto (che è il primo passo da compiere) non porta ad alcun risultato, è possibile porre in essere delle azioni mirate per chiedere la rimozione al responsabile del sito ove ha avuto luogo la diffamazione.

Segnalazione contenuto

Alcuni siti e piattaforme online prevedono infatti, tra le proprie funzioni, anche quella avente ad oggetto la segnalazione di contenuti dei quali si intende chiedere la rimozione, alla quale gli stessi provvederanno dopo aver effettuato le opportune verifiche.

Tra tali siti e piattaforme vi sono i più diffusi, come Google, Facebook, Twitter, YouTube e Blogger.

Non sempre, però, la segnalazione è tra le funzioni che il sito interessato mette a disposizione dei suoi utenti.

In tali casi, la prima cosa da fare è quella di individuare il responsabile dei contenuti del sito (accedendo alla pagina dei contatti e/o alla privacy policy o facendo una ricerca Whois) e contattarlo per segnalare il contenuto sgradito. In alternativa, ci si può anche rivolgere alla società di hosting (anche in questo caso rintraccabile anche tramite Whois), sebbene si tratti di una strada incerta, posto che non sempre tali società sono responsabili dei contenuti pubblicati da chi le utilizza.

Ricorso alla polizia o a un avvocato

Laddove né il dialogo con l'autore del contenuto diffamatorio né la segnalazione al sito web, al suo responsabile o alla società di hosting abbiano dato risultati positivi, resta sempre possibile ricorrere alla giustizia, rivolgendosi alla polizia postale o direttamente a un avvocato, specie se i danni all'immagine che possono derivare dalla pubblicazione siano rilevanti e significativi.

Rimedi cautelari

Sul punto, tuttavia, occorre considerare che se il contenuto diffamatorio deriva da un articolo scritto sul web, sino a che non ne sia stata accertata l'effettiva diffamatorietà, l'articolo stesso non può essere oggetto di un procedimento cautelare atipico ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e, quindi, deve rimanere consultabile senza poter essere rimosso o senza che il relativo link possa essere deindicizzato.

Con le sentenze numero 31022/2015 e 23469/2016, del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che i giornali telematici hanno gli stessi tratti caratterizzanti dei periodici tradizionali e che, pertando, godono delle medesime garanzie per questi previste.

Ciò non toglie, in ogni caso, che il "presunto diffamato" può essere altrimenti tutelato, ad esempio permettendo un aggiornamento o un'integrazione dell'articolo per dare atto dell'evoluzione dei fatti o della versione che degli stessi vuole dare il protagonista.


Tutte le notizie