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Data: 20/03/2018 14:45:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Anche l'avvocato straniero che è iscritto all'ente di previdenza del suo paese è tenuto a pagare i contributi a Cassa Forense se risiede ed esercita la professione in Italia. Per la Corte di cassazione, come affermato nella sentenza numero 6776/2018 (qui sotto allegata), occorre infatti dare rilevanza non alla circostanza che il legale sia straniero e sia iscritto a una Cassa previdenziale straniera, ma alla circostanza che lo stesso sia un "professionista iscritto all'Albo professionale in Italia, dove, con continuità, esercita la professione, produce redditi, assolve l'obbligazione tributaria ..., ha la residenza ... e il centro di interessi". Nessuna sceltaI giudici hanno pure sottolineato che la materia previdenziale è caratterizzata dai principi di indisponibilità e inderogabilità e che, pertanto, il soggetto interessato alla tutela previdenziale non può decidere in quale legislazione di sicurezza sociale nazionale desidera che sia attuata la sua protezione sociale né può scegliere se conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente di previdenza che è deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale o più in generale delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione Europea. La vicendaNel caso di specie, la questione riguardava un legale iscritto in Germania all'Albo degli avvocati di Stoccarda e alla Cassa tedesca di previdenza avvocati e iscritto in Italia all'Albo degli avvocati di Milano e dal 2005, d'ufficio, a Cassa Forense. La Cassazione, di fronte alle richieste dell'avvocato di annullamento dell'iscrizione all'ente di previdenza italiano, con una lunga e articolata motivazione ha pertanto ritenuto infondate le sue pretese, accogliendo invece le ragioni di Cassa Forense, alla quale il legale resta quindi iscritto. |
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