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Data: 21/03/2018 11:19:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Quando per eseguire il controllo elettronico della velocità le forze dell'ordine utilizzano uno strumento composto da diversi elementi, come ad esempio lo strumento SICVe, la taratura obbligatoria deve riguardare ognuno di essi. A tal proposito, si consideri infatti che il Giudice di Pace di Lodi, con la sentenza numero 116/2018 qui sotto allegata, ha accolto l'opposizione di un automobilista avverso due multe per eccesso di velocità che gli erano state comminate, proprio perché l'amministrazione resistente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la taratura annuale dell'apparecchio utilizzato nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità. Prova inadeguataPiù precisamente, in giudizio era stata prodotta solo la documentazione avente ad oggetto la verifica del corretto sincronismo dell'orologio GPS, ovverosia di uno solo dei componenti del complesso sistema di misurazione utilizzato dalle forze dell'ordine. Tale documento, peraltro, non poteva essere considerato un adeguato certificato di taratura anche per un'altra rilevante ragione: non era stato rilasciato da un centro S.I.T. accreditato. Lo strumento SICVe utilzzato, invece, oltre ad essere composto da vari elementi ognuno dei quali soggetto a specifica taratura, richiede anche che quest'ultima sia eseguita da un centro accreditato. In assenza di idonea prova, e considerato che in caso di opposizione a un verbale per violazione del codice della strada è l'amministrazione convenuta il soggetto onerato di dimostrare l'illiceità della condotta sanzionata, i verbali contestati nel caso di specie sono stati annullati dal Giudice, con soddisfazione dell'automobilista.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione |
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