|
Data: 21/03/2018 14:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con l'ordinanza numero 6642/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è confrontata con una questione destinata ad essere presto superata ma che ancora interessa alcuni vecchi processi: la forma dell'opposizione del terzo pignorato all'ordinanza di assegnazione, proposta ai sensi dell'articolo 548, comma 3, c.p.c. nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera m-bis), numero 1, del decreto legge numero 83/2015. Atto di citazionePer i giudici, in particolare, la contestazione dell'esistenza, dell'entità o di altri elementi del credito pignorato e assegnato dal giudice dell'esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore andava introdotta con atto di citazione. Infatti la previsione normativa conteneva un espresso richiamo al primo comma dell'articolo 617 del codice di procedura civile (richiamo che nell'ultima formulazione della disposizione è stato eliminato). EccezioniRestava comunque ferma l'introduzione dell'impugnazione con ricorso in tutti i casi in cui, in ragione della materia trattata, l'opposizione doveva ritenersi soggetta a un rito speciale che ne imponesse invece l'introduzione con ricorso. La vicendaNel caso di specie, al quale era applicabile ratione temporis la vecchia formulazione della norma, il giudice del merito aveva ritenuto necessaria la forma introduttiva del ricorso poiché aveva qualificato la domanda proposta come un'ordinaria opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617 c.p.c.. In ragione di ciò, aveva dichiarato l'impugnazione tardiva per mancata iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni con riguardo alla data di notificazione dell'ordinanza di assegnazione impugnata. Tuttavia, l'opposizione era stata in realtà proposta dal terzo pignorato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 548 c.p.c. nella formulazione ante 2015. Di conseguenza, l'ammissibilità e l'eventuale fondatezza nel merito andranno ora rivalutate tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di cassazione. |
|