Data: 11/01/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 41571/2005) ha stabilito che non giustifica lo spostamento del processo l'esposizione del Crocefisso in un'aula giudiziaria in quanto la circostanza non � lesiva della libert� morale dell'imputato. I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato che ?l'unica fonte normativa dell'esposizione del crocefisso nelle aule di udienza � la circolare emanata il 29/5/1929 dall'allora ministro di grazia e giustizia, il quale prescriveva che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maest� il Re, sia istituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione, spiegando che il simbolo venerato doveva essere solenne ammonimento di verit� e di giustizia?. I Giudici hanno inoltre precisato che ?proprio in conformit� alla natura intrinseca dell'istituto processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell'art. 45 � chiarissima nell'indicare come presupposto necessario il carattere locale, cio� localmente circoscritto, della situazione idonea a turbare l'imparzialit� e serenit� del giudizio? e che ?l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e pertanto richiede una interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii?. Tanto premesso, prosegue la Corte ?non � dubitabile che la esposizione del crocefisso nell'aula di udienza � una situazione astrattamente sussimibile nella fattispecie processuali di cui all'art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale? e che, pertanto ?ne consegue che non pu� invocarsi l'istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialit� del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per l'imparzialit� e serenit� del giudizio?.
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